Abbonamento di telefonia mobile

Via legale


Cosa posso fare se non sono d'accordo con una fattura del fornitore?

Se il cliente non riesce a raggiungere un accordo con il fornitore del servizio su una questione civile come ad esempio sulla fattura o in merito alla cessazione dell'abbonamento di telefonia mobile, può presentare una richiesta di conciliazione all'organo di conciliazione delle telecomunicazioni, Ombudscom. Se il cliente è minorenne, non ha la capacità processuale e deve essere rappresentato dal suo rappresentante legale. Se il cliente si rivolge all'Ombudscom, il fornitore deve partecipare al procedimento. Il cliente deve dimostrare che ha cercato di raggiungere un accordo con il fornitore. L'Ombudscom esamina la controversia e presenta una proposta di conciliazione adeguata al cliente e al fornitore.

L'Ombudscom pone termine alla procedura nei casi seguenti

• in caso di accettazione reciproca della proposta di conciliazione

• se la procedura di conciliazione è fallita o il cliente e/o il fornitore non hanno accettato la proposta di conciliazione entro il termine

non appena un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia.

Se la procedura di conciliazione è fallita, il cliente o il fornitore possono intentare un'azione civile.

Cifre, Termini & Requisiti formali

I fornitori di servizi di telecomunicazione informano i loro clienti dell’esistenza dell’organo di conciliazione su ogni fattura.

Il cliente e il fornitore possono presentare una richiesta di conciliazione all'Ombudscom per via elettronica, via fax o per posta. L'ultimo contatto tra le parti nell’ambito del litigio non deve risalire a più di 12 mesi fa. Per principio, l'Ombudscom conduce la procedura per iscritto e rapidamente. L'Ombudscom elabora una proposta di conciliazione e fissa un termine per l'accettazione da parte del cliente e del fornitore. 

Il fornitore del servizio può avviare una procedura esecutiva?

Il fornitore può presentare una domanda di esecuzione all'Ufficio di esecuzione contro il cliente se ritiene che lo stesso non abbia pagato una fattura. L'ufficio di esecuzione emette un precetto esecutivo. Se il cliente è minorenne, il precetto esecutivo sarà notificato al suo rappresentante legale.

Se il cliente non è ancora d'accordo con la fattura, può presentare un’opposizione o non fare nulla. Il fornitore può quindi far valere il suo presunto credito in un procedimento civile.

Attenzione: Un'agenzia di recupero crediti non può notificare un precetto esecutivo al cliente. Tuttavia, può

• sollecitare per conto del fornitore

• operare per conto del fornitore

• avviare una procedura esecutiva in proprio nome se le è stato ceduto il credito dal fornitore.

Cifre, Termini & Requisiti formali

Dopo che il fornitore ha presentato una domanda di esecuzione contro il cliente, l'Ufficio di esecuzione emette un precetto esecutivo. Il cliente può pagare il debito entro 20 giorni. Se il cliente non è d'accordo con la fattura, può presentare un’opposizione verbale o scritta entro 10 giorni. In questo caso, il fornitore può rivolgersi al tribunale per un'azione legale o una richiesta di avviare un procedimento legale non prima di 20 giorni e non oltre un anno dalla notifica del precetto esecutivo. Se il cliente non intraprende alcuna azione, il fornitore può presentare una richiesta di proseguire l’esecuzione all'Ufficio di esecuzione entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo.

Il fornitore deve avviare la procedura esecutiva presso il luogo di residenza del cliente. Se il cliente è minorenne, gli atti di esecuzione devono essere notificati al suo rappresentante legale.

Vedasi anche: «Posso difendermi dalle iscrizioni ingiustificate nel registro delle esecuzioni?»

Procedimento civile

Sia il cliente che il fornitore possono portare la loro controversia al tribunale civile. Possono presentare una richiesta di conciliazione all'autorità di conciliazione competente. Senza accordo preliminare, l’organo di conciliazione può, a seconda del valore della controversia, decidere su richiesta della parte ricorrente, presentare una proposta di giudizio e/o concedere l'autorizzazione ad agire in giudizio. Con l'autorizzazione ad agire, la causa può essere presentata presso un tribunale. Il tribunale civile decide. La parte soccombente può quindi presentare un ricorso (appello o reclamo) contro la decisione del tribunale civile.

Cifre, Termini & Requisiti formali

• Il tentativo di conciliazione si può avviare per iscritto o oralmente.

• In linea di principio, l’udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento della richiesta. In assenza di accordo, l'autorità di conciliazione può

o giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000.-- franchi.

o può formulare una proposta di giudizio nelle controversie con valore litigioso fino a 5000.—CHF. Se le parti non la rifiutano entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, questa è considerata accettata.

o rilasciare l’autorizzazione ad agire che permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.

• Con l'autorizzazione ad agire, la causa può essere presentata in forma cartacea o elettronica e firmata presso il tribunale civile competente. La procedura semplificata si applica fino a un importo in controversia di 30.000 CHF.

• Se una parte non è d'accordo con la decisione del tribunale civile, può presentare un appello o un reclamo entro 30 giorni dalla notifica della decisione motivata.

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