Acquisto di veicoli d’occasione
Tenere un veicolo d'occasione
Ben ha acquistato da Ida un veicolo d’occasione. Quali diritti e obblighi ha Ben? E Ida?
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Termini & formalità
Garanzia / Garanzia pei difetti della cosa
Se al momento della stesura del contratto Ida e Ben
- non hanno stabilito nulla di specifico riguardo la garanzia nel contratto: se scopre dei difetti, Ben deve notificarlo a Ida immediatamente. Dalla consegna del veicolo, Ben ha diritto alla garanzia definita per legge e può notificare i difetti durante i 2 anni che seguono la consegna del veicolo d’occasione. I difetti che scopre 2 anni dopo l’acquisto non sono più coperti dalla garanzia.
- hanno escluso la garanzia stabilita per legge e definito delle altre garanzie: Ben deve notificare a Ida i difetti, conformemente a quanto hanno stabilito nel contratto.
- hanno escluso la garanzia stabilita per legge senza stabilirne delle altre: dopo la conclusione del contratto, Ben non può notificare più nessun difetto.
Attenzione:
- A meno che stabilito altrimenti nel contratto, Ben non può ritenere Ida responsabile per danni avvenuti dopo l’acquisto: con la conclusione del contratto, gli utili e i rischi della cosa passano a Ben.
Targhe di controllo
Dopo l’acquisto del veicolo d’occasione Ben può
- richiedere un’autorizzazione di circolazione provvisoria per le targhe di controllo del suo vecchio veicolo valida 30 giorni
- richiedere una licenza temporanea e restituirla all'autorità competente al più tardi alla scadenza della validità
- acquistare una nuova licenza di circolazione, con durata di validità
Assicurazione della responsabilità civile
Con il cambiamento di detentore, i diritti e gli obblighi contenuti nel contratto dell’assicurazione della responsabilità civile passano a Ben. L’assicurazione della responsabilità civile di Ida ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza del cambiamento di detentore.
Collaudo
Ben deve fare controllare periodicamente il suo veicolo d’occasione. Se Ida non l’ha già fatto, ben deve portare il veicolo al collaudo al più tardi sei anni dopo la prima messa in circolazione, poi dopo tre anni e in seguito ogni due anni.