Unione domestica registata

Scioglimento dell’unione domestica registrata

Mio e Til vogliono sciogliere l’unione domestica registrata. Come devono procedere e quali sono le conseguenze dello scioglimento?

Convenzione sugli effetti dello scioglimento

Se Mio e Til sono d'accordo sullo scioglimento dell’unione domestica registrata, redigono una convenzione di scioglimento e regolano in particolare le finanze, il futuro dell’abitazione comune e gli eventuali effetti per i figli. Mio e Til sottopongono la convenzione di scioglimento al giudice. Il giudice ascolta Mio e Til. Se le condizioni per lo scioglimento su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice approva il contratto e pronuncia lo scioglimento.

Finanze / Liquidazione del regime

Se Mio e Til non hanno concordato nulla, si applica la separazione dei beni e ciascuno riprende i propri beni: i beni di comproprietà saranno divisi o assegnati ad un partner dietro compensazione. La comproprietà è presunta, in caso di disaccordo e se né Mio né Til possono dimostrare di esserne i proprietari.

Se Mio e Til hanno concordato il regime della partecipazione agli acquisti in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata, si applicano norme del codice civile sulla partecipazione agli acquisiti:

  • Mio e Til conservano i rispettivi beni propri, in particolare:
    • cose che servono esclusivamente l’uso personale (ad esempio gioielli, libri, attrezzature sportive),
    • beni appartenenti prima del regime, eredità e donazioni,
    • pretese di riparazione morale e beni acquisiti in sostituzione di beni propri
  • Mio e Til dividono gli acquisti:
    • salari e altri redditi (ad esempio prestazioni di assicurazioni sociali)
    • redditi di beni propri e beni acquisiti in sostituzione degli acquisti
    • Mio e Til reintegrano negli acquisti le liberalità senza il consenso dell’altro e le alienazioni in malafede
    • Mio und Til Mio e Til detraggono i debiti dai rispettivi acquisiti e ottengono così l’aumento, di cui ciascuno spetta la metà, se superiore a 0.

Finanze / Mantenimento dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata

Mio e Til provvedono autonomamente al proprio mantenimento dopo lo scioglimento. In casi eccezionali il giudice può decidere un contributo di mantenimento dopo lo scioglimento.

Figli

In caso di adozione di figliastri si applicano per analogia le norme del Codice civile:

  • Autorità parentale: se l'autorità parentale è congiunta, essa rimane in vigore. Il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a un partner, se è necessario per tutelare il bene del figlio.
  • Custodia: In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale può essere disposta la custodia alternata.
  • Mantenimento: chi non si occupa o si occupa meno del figlio, versa un contributo di mantenimento.

Senza adozione, il giudice può concedere a Mio o Til un diritto alle relazioni personali per il figlio del rispettivo partner.

Abitazione

Abitazione in affitto: Mio e Til determinano il futuro dell’abitazione comune.

Abitazione in proprietà:

  • Mio rileva la casa.
    • Separazione dei beni: se la casa appartiene a TiI, Mio deve comprarla. Se la casa appartiene a Mio, lo scioglimento non modifica i rapporti di proprietà. Gli eventuali investimenti di Til sono conteggiati.
    • Partecipazione agli acquisti: Til deve rimborsare a Mio l’importo investito dai suoi beni propri e metà dell’aumento.
  • Mio e Til vendono la casa
    • Partecipazione agli acquisti: Mio e Til dividono a metà il profitto o la perdita, a meno che non abbiano iscritto un’altra quota nel registro fondiario.
  • Mio e Til rimangono entrambi proprietari della casa
    • Partecipazione agli acquisti: Mio e Til rispondono in solido per l’ipoteca, indipendentemente da chi soggiorna nella casa.

Termini & requisiti formali

Convenzione sugli effetti dello scioglimento

  • Per lo scioglimento su richiesta comune non è previsto un periodo di separazione.
  • Il contenuto dell’istanza al giudice è stabilito nel codice di procedura civile.

Finanze / Liquidazione del regime

  • Per il valore degli acquisti esistenti allo scoglimento del regime è determinante il momento della liquidazione.
  • Sono incluse le donazioni senza il consenso dell’altro partner degli ultimi 5 anni prima dello scioglimento del regime e le alienazioni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.
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