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Termini di disdetta

5 risposte in merito ai termini di disdetta

Quali termini si applicano alla disdetta?

Dipende dalle disposizioni contrattuali, dall'eventuale contratto collettivo di lavoro (CCL) e, se del caso, dalla sua anzianità di servizio.

In assenza di un accordo contrattuale o di un CCL, valgono sia per lei che per la sua datrice di lavoro i seguenti termini di disdetta, una volta terminato il tempo di prova e validi per la fine di un mese:

  • durante il tempo di prova: 7 giorni
  • 1° anno di servizio: 1 mese
  • 2°-9° anno di servizio: 2 mesi
  • dal 10° anno di servizio: 3 mesi

La datrice di lavoro può concordare con lei per iscritto altri termini di disdetta, anche a prescindere dalla sua anzianità di servizio. Allo stesso modo, periodi di disdetta diversi sono possibili tramite un contratto normale di lavoro o un contratto collettivo di lavoro. Un periodo di disdetta inferiore a un mese è consentito solo per il primo anno di servizio e solo con un CCL.

Come calcolo il termine di disdetta corretto?

Il fattore decisivo per determinare se lei o la datrice di lavoro avete rispettato il termine di disdetta è quando la lettera di disdetta è considerata ricevuta.

  • Disdetta orale: immediatamente dopo che la disdetta è stata pronunciata
  • Disdetta scritta notificata direttamente: immediatamente dopo la consegna della disdetta
  • Disdetta per posta: non appena la disdetta è nella cassetta postale del destinatario
  • Disdetta per raccomandata: non appena l'avviso è stato consegnato con successo o un giorno lavorativo dopo un tentativo di consegna non riuscito.

Se lei è assente per ferie, l'avviso di disdetta si considera ricevuto non appena lei avrebbe potuto realisticamente riceverlo. Se lei è in vacanza all'estero, la disdetta si considera ricevuta il giorno del suo arrivo a casa. Se lei trascorre le sue vacanze a casa, si applicano le regole di ricezione di cui sopra.

Quali termini di disdetta si applicano a un contratto a tempo determinato?

Per un contratto a tempo determinato di principio non c’è una regolare disdetta e non ci sono termini di disdetta. Un contratto a tempo determinato termina senza disdetta. La sua datrice di lavoro non è tenuta a darle la disdetta prima della fine del contratto. Se invece lei e la sua datrice di lavoro continuate «tacitamente il rapporto di lavoro a tempo determinato dopo la scadenza della durata concordata», «è considerato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

In un caso eccezionale, però, c'è un termine di disdetta anche in un rapporto di lavoro a tempo determinato: se il vostro rapporto di lavoro a tempo determinato è già durato dieci anni, lei e il suo datore di lavoro potete rescindere il contratto «in ogni tempo con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese».

Si applicano gli stessi termini di disdetta al datore di lavoro e a me?

Di regola, sì. Il suo contratto di lavoro non deve contenere dei termini di disdetta diversi per lei e per il suo datore di lavoro. Se vi sono comunque indicati diversi termini di disdetta nel suo contratto di lavoro o tramite un accordo verbale, «il termine di disdetta più lungo si applica a entrambi».

C'è un'eccezione alla regola secondo cui non sono consentiti termini di disdetta diversi: se ragioni economiche portano al licenziamento da parte del suo datore di lavoro, lei può concordare con il suo datore di lavoro dei termini di disdetta più brevi in suo in favore. Tale evenienza è permessa in un contratto di lavoro individuale così come in un contratto di lavoro standard o collettivo.

I periodi di preavviso cambiano in caso di trasferimento di azienda?

In linea di principio, no. Se il suo datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte dell'azienda ad un terzo, «il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’ac-quirente al momento del trasferimento dell’azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga». Se il suo nuovo datore di lavoro vuole stabilire un diverso termine di disdetta, può farlo solo con il suo consenso o dandole una disdetta ordinaria. Se invece è applicabile un CCL, il nuovo datore di lavoro «è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta».

Se lei rifiuta il trasferimento, «il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta». Tutte le disposizioni contrattuali che si discostano dal termine di disdetta legale non sono più applicabili in questo caso.


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