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Fallimento dell'agenzia di viaggi online: devo pagare due volte l'hotel?

Se avete prenotato la vostra vacanza tramite un'agenzia di viaggi e avete già pagato, è possibile che l'hotel vi chieda di pagare una seconda volta dopo il fallimento. Il rimborso dell'importo pagato due volte è realistico se l'agenzia di viaggi è affiliata ad un fondo di garanzia.

La legge sui viaggi tutto compreso obbliga le agenzie di viaggi che organizzano pacchetti turistici a garantire il rimborso delle somme versate. Se il cliente ha pagato il conto con carta di credito, il rimborso è possibile anche tramite il fornitore della carta di credito. Infine, un'eventuale assicurazione di viaggio può coprire parte della perdita. La possibilità di ottenere un rimborso in caso di procedura fallimentare è tuttavia molto bassa.

Verificare il collegamento dell'agenzia di viaggi ad un fondo di garanzia

Prima di prenotare un pacchetto turistico, il cliente dovrebbe chiedere all'agenzia di viaggi come garantisce la protezione del denaro del cliente. Se l'agenzia di viaggi è affiliata all'Associazione svizzera di viaggio, avrà in ogni caso tale garanzia. Ma anche se il cliente ha già prenotato può formulare questa domanda: se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire la prova, può recedere dal contratto. Il recesso dev’essere comunicato per iscritto prima della data di partenza.

Se il cliente ha prenotato tramite un'agenzia di viaggi affiliata ad un fondo di garanzia, in caso di fallimento riceverà il rimborso dell'acconto e del saldo già versato; l'assicurazione garantisce inoltre l'eventuale trasporto di ritorno in Svizzera.

Verificare le condizioni generali del fornitore della carta di credito in caso di fallimento

Se il cliente ha pagato con carta di credito, la società emittente della carta di credito può rimborsare tutto o parte dell'importo. A quali condizioni ed entro quale periodo ciò sia possibile, il cliente può verificarlo nelle condizioni generali (CGC) dell'azienda.

Quasi nessuna possibilità nella procedura fallimentare

Se il cliente ha pagato in contanti o tramite bonifico bancario e l'assicurazione non copre il danno, l'unica possibilità è di far valere il credito nell'ambito della procedura fallimentare. Tuttavia, il credito rientra nella terza classe del diritto fallimentare. Ciò significa che è in fondo all'ordine creditori, il che significa che il cliente rimarrà molto probabilmente insoddisfatto.

Aggiornato il 27 aprile 2023