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To-do list dopo: il fallimento

To-do list: dopo il fallimento del datore di lavoro

Datore di lavoro

  • Richiedere l’attestato di lavoro, sia che i contratti di lavoro siano rilevati dall’amministrazione fallimentare sia che siano rilevati da una nuova proprietà. Per il periodo fino al fallimento, il datore di lavoro in fallimento rimane soggetto all’obbligo di emettere attestati di lavoro
  • Chiedete in ogni caso al datore di lavoro in fallimento di rimanere a disposizione per referenze
  • Se durante il rapporto di lavoro avete versato una cauzione per assicurare l’adempimento dei vostri obblighi, la potete richiedere direttamente al datore di lavoro in fallimento.

Ufficio fallimenti

  • Annunciate i vostri crediti salariali presso l’ufficio fallimenti competente. Potete annunciare i crediti esigibili da sei mesi prima dell’apertura della procedura fallimentare fino alla scadenza del termine di disdetta. Se l’amministrazione fallimentare o la nuova proprietà subentrano nel contratto di lavoro, potete indicare solo i salari esigibili fino all’apertura della procedura fallimentare.

Il nostro consiglio: registrate i vostri crediti anche se il datore di lavoro che ha dichiarato fallimento versa interamente il salario fino all’apertura della procedura fallimentare e avete già trovato una nuova occupazione. Se nella nuova occupazione guadagnate di meno, avrete infatti diritto alla differenza per il periodo fino alla scadenza del termine di disdetta.

URC / Cassa di disoccupazione

Salari non versati ed esigibili prima dell’apertura della procedura fallimentare

  • Raccogliete i documenti necessari per poter richiedere l’indennità per insolvenza
  • Documenti comprovanti l’invio di un sollecito scritto relativo ai salari dovuti e dell’eventuale domanda di esecuzione
  • Documenti comprovanti l’annuncio dei crediti salariali presso l’ufficio fallimenti
  • Documento attestante il salario lordo determinante
  • Copia del contratto di lavoro
  • Documenti attestanti eventuali giorni di vacanza non usufruiti e eventuali straordinari svolti
  • Documenti attestanti eventuali indennità giornaliere per malattia o infortunio ricevute
  • Richiedere l’indennità per insolvenza nei termini prestabiliti

Attenzione: l’indennità per insolvenza va fatta valere entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento.

Salari esigibili dopo il fallimento

Raccogliere i documenti necessari per poter richiedere l’indennità giornaliera di disoccupazione:

  • il modulo «Annuncio presso il Comune di domicilio», se vi registrate presso il Comune;
  • la conferma di residenza del Comune o, se avete cittadinanza straniera, il libretto per stranieri;
  • il certificato di assicurazione dell’AVS/AI;
  • Attestati di lavoro, certificati sull’istruzione e formazione professionale ed eventuali documenti attestanti gli sforzi intrapresi per cercare lavoro.

Attenzione: Dovete adoperarvi per cercare un nuovo posto di lavoro già dal momento in cui è noto il rischio di poter perdere il posto di lavoro o il rischio di fallimento. In caso contrario correte il rischio di ricevere dei giorni di sospensione, vale a dire giorni in cui non ricevete alcuna indennità di disoccupazione.

Di norma l’URC o il Comune richiedono anche ai cittadini svizzeri un documento di identità. Altresì richiesto è un dossier di candidatura completo di curriculum vitae.

  • Richiedere l’indennità giornaliera di disoccupazione. Rivolgetevi all’URC non appena venite informati o potete prevedere che il vostro contratto di lavoro verrà risolto. In caso contrario rischiate di perdere indennità giornaliere, poiché la cassa di disoccupazione non versa le indennità di disoccupazione retroattivamente.

Cassa di compensazione d’assegni familiari

  • Richiedete gli assegni familiari direttamente alla cassa di compensazione d’assegni familiari del datore di lavoro che ha dichiarato fallimento, a meno che il rapporto di lavoro non venga proseguito: gli assegni familiari non fanno parte dell’indennità per insolvenza.

Cassa pensioni

  • Il vostro avere della cassa pensioni è protetto in caso di fallimento del datore di lavoro, o assicurato dal fondo di garanzia. Eventuali crediti contributivi devono essere fatti valere durante la procedura fallimentare non da voi, bensì dalla cassa pensioni.

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