Salute
L’assicurazione invalidità può far ricorso ad investigatori sociali?

In alcune circostanze si. Il 1 ottobre 2019 il consiglio federale ha messo in vigore un articolo sulle osservazioni e le disposizione di esecuzione dell’ordinanza.
Secondo una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 18 ottobre 2016, gli istituti di assicurazione, in particolare gli assicuratori di invalidità e infortuni, non sono più autorizzati ad utilizzare investigatori sociali per osservare le persone assicurate. L'articolo sull'osservazione che è entrato in vigore fornisce la base giuridica richiesta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Necessità in caso di un concreto sospetto di abuso
L'AI o un altro ente assicurativo possono osservare una persona assicurata sotto copertura qualora nutrano un concreto sospetto di abuso. La sorveglianza segreta è inoltre consentita solo laddove altri tipi di indagini risulterebbero inutili o di difficoltà sproporzionata.
Richiesta di autorizzazione
Chiunque desideri effettuare osservazioni segrete per conto di un istituto di assicurazione necessita di un permesso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In particolare, si applicano i seguenti requisiti di autorizzazione: Il richiedente non ha commesso alcun reato incompatibile con l'attività di osservazione, non vi sono attestati di carenza beni a suo carico ed ha conseguito una formazione per le osservazioni.
Protezione della sfera privata
La persona assicurata non può essere osservata ovunque: è protetta all’interno di edifici residenziali, ed in luoghi che appartengono direttamente ad uno stabile nei quali non vi sia visibilità dall’esterno.
Dispositivi per la visione notturna, cimici e droni non sono ammessi
L’investigatore sociale non ha diritto ad utilizzare qualsiasi mezzo di osservazione. Ad esempio non può lavorare con apparecchi che migliorino in modo significativo la precezione umana: non sono ammessi dispositivi per la visione notturna, cimici, microfoni direzionali e amplificatori di suoni. Allo scopo di determinare la posizione, l’investigatore ha facoltà di utilizzare localizzatori GPS, ma non droni.