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L’autorità deve compensare la progressione a freddo?

La confederazione adegua annualmente le aliquote fiscali all'indice nazionale dei prezzi al consumo, evitando così che l'onere fiscale aumenti in percentuale nonostante il potere d'acquisto rimanga invariato. I cantoni non hanno requisiti legali in merito e gestiscono la perequazione della cosiddetta progressione a freddo in modo diverso.

La Confederazione è costituzionalmente obbligata a compensare le conseguenze della cosiddetta progressione a freddo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa parifica automaticamente l'imposta federale diretta e, collegando gli scaglioni di aliquota e le detrazioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), garantisce che l'onere fiscale per i contribuenti non aumenti in percentuale, anche se il loro reddito è rimasto invariato se adeguato al potere d'acquisto.

Poiché la legge sull'armonizzazione fiscale non prevede disposizioni in merito, spetta ai Cantoni e ai Comuni decidere se compensare o meno la progressione a freddo. Alcuni cantoni prevedono un adeguamento automatico simile alla normativa federale, altri hanno un adeguamento obbligatorio e un terzo gruppo compensa la progressione del freddo solo su base facoltativa.

La progressione a freddo aumenta l'onere fiscale nonostante il potere d'acquisto costante

Più alto è il reddito, più alta è l'aliquota fiscale applicabile all'imposta sul reddito. Chi guadagna di più, deve pagare in percentuale più tasse del proprio reddito rispetto a chi guadagna di meno. Se il datore di lavoro compensa l'inflazione, il reddito del contribuente aumenta in termini nominali, ma il potere d'acquisto rimane invariato. Se l'autorità locale competente non adegua anche l'aliquota fiscale, il contribuente può scivolare in una fascia fiscale più alta senza che la sua capacità economica sia aumentata.

I Cantoni compensano la progressione a freddo in modo diverso

Mentre la Confederazione compensa automaticamente la progressione a freddo nell'imposta sul reddito delle persone fisiche dal 1° gennaio 2011, i Cantoni hanno sistemi diversi.

  • I cantoni di Lucerna, Uri, Zugo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia, Vaud, Vallese, Ginevra, Giura e Zurigo hanno un sistema di indicizzazione automatica annuale o biennale. In questo caso, gli scaglioni e le detrazioni fiscali vengono adeguati automaticamente a prescindere dall'entità dell'inflazione.
  • Nei cantoni di Berna, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Friburgo, Soletta, Appenzello Esterno, Grigioni e Ticino si applica il sistema di indicizzazione obbligatoria. Ciò significa che la perequazione della progressione a freddo dipende in particolare dal livello di inflazione.
  • I cantoni di Sciaffusa, Appenzello Interno, San Gallo e Neuchâtel hanno solo un sistema di indicizzazione facoltativo. In questi cantoni, le autorità competenti possono adeguare gli scaglioni e le aliquote fiscali all'inflazione, ma non sono obbligate a farlo.
  • Il Cantone di Svitto ha un'indicizzazione obbligatoria dell'aliquota, ma solo facoltativa delle detrazioni.