Abitare

Devo abitare io stesso l'appartamento finanziato con gli averi dalla cassa pensioni?

Sì, ma di regola le è permesso di dare in locazione l'appartamento successivamente senza dover rimborsare il prelievo anticipato. Così ha deciso il Tribunale federale nella sua sentenza del 1° luglio 2021.

Con il prelievo anticipato di un importo dalla cassa pensioni, il patrimonio previdenziale si riduce. Affinché lo scopo della previdenza sia comunque garantito «il prelievo anticipato può essere utilizzato solo per l'acquisto di una proprietà abitativa ad uso personale". Tuttavia il rimborso successivo del prelievo anticipato è richiesto solo se la persona assicurata aliena la proprietà abitativa.

In linea di principio la locazione non fa scattare l'obbligo di rimborso

La persona assicurata aveva prelevato 60'000 franchi dalla sua cassa pensioni e aveva utilizzato questo importo per finanziare la proprietà di un appartamento. La proprietaria ha vissuto nell'appartamento per 13 anni. In seguito ha dato in locazione l'appartamento per una durata illimitata, con un preavviso di disdetta di tre mesi per entrambe le parti. L'istituto di previdenza ha quindi preteso la restituzione del prelievo anticipato essendo consentito solo «per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio».

Come afferma il Tribunale federale l’assicurato deve utilizzare l’appartamento in proprio per poterlo finanziare con i fondi della previdenza professionale. Tuttavia la locazione successiva dell’abitazione non comporta necessariamente un obbligo di rimborso. Ciò è il caso se il proprietario aliena l'appartamento o concede a terzi dei diritti che equivalgono ad un’alienazione. Nel caso in questione la locazione «non è iscritta nel registro fondiario [...] né esiste un accordo contrattuale che permetta la successiva iscrizione nel registro fondiario».

Un semplice contratto di locazione non è quindi da paragonare a un’alienazione. I fondi prelevati in anticipo dall’istituto di previdenza rimangono così vincolati e garantiscono lo scopo della previdenza.

L'acquisto a scopo di investimento porta all'obbligo di rimborso

Tuttavia lo scopo della previdenza non è garantito se una persona assicurata ritira gli averi previdenziali con il pretesto di acquistare una proprietà abitativa, ma in realtà ha «fin dall'inizio in mente solo un investimento orientato al profitto». Una tale situazione porterebbe a un obbligo di rimborso.

Locazione consentita dopo diversi anni

Nel caso in esame la proprietaria ha vissuto per diversi anni nel suo appartamento finanziato con i fondi della previdenza e assicura lo scopo della previdenza anche con la locazione successiva. Pertanto non deve rimborsare il prelievo all’istituto di previdenza. La cassa pensioni deve pagare le spese processuali di 500 franchi e risarcire il proprietario con ripetibili di 2.800 franchi.