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7 risposte alle nuove norme sulla protezione civile

La revisione della legge sulla protezione civile aumenta gli effettivi della protezione civile, migliora il coordinamento e ridefinisce le norme relative alle opere di protezione.

Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore del cosiddetto «progetto B» della nuova legge sulla protezione civile al 1° gennaio 2026. Ciò riguarda da un lato la legge sulla protezione civile e dall'altro l'ordinanza sulla protezione civile.

1. Quando termina l'obbligo di prestare servizio di protezione civile?

Il servizio di protezione civile termina ora al più tardi alla fine dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo compie 40 anni. Secondo la vecchia legge, tale obbligo terminava al più tardi alla fine dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo compiva 36 anni. A seconda del Cantone, tuttavia, questo prolungamento dell'obbligo di servizio di protezione civile non comporta alcun cambiamento, poiché i Cantoni potevano già in precedenza prorogare l'obbligo di servizio di protezione civile.

Il servizio di protezione civile dura ora al massimo quattordici anni invece dei dodici anni previsti in precedenza. I giorni di servizio prestati nell'esercito vengono conteggiati.

2. Cosa cambia per quanto riguarda il numero di rifugi?

Chi costruisce un edificio residenziale con almeno 38 stanze deve continuare a realizzare due rifugi ogni tre stanze, ma ora anche «gli ampliamenti, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione d'uso che comportano un aumento della superficie abitabile (...)» sono considerati nuove costruzioni. Se «la costruzione di un rifugio comporta costi sproporzionati o è impossibile, l'obbligo di costruzione può essere adempiuto versando un contributo sostitutivo».

3. Quando il Cantone può ordinare la creazione di rifugi supplementari?

In caso di carenza di posti di protezione, il Cantone può ordinare che «anche gli edifici residenziali con meno di 38 stanze debbano essere dotati di rifugi». Finora tale disposizione era consentita solo nei comuni con meno di 1000 abitanti.

4. A quanto ammonta il contributo sostitutivo se la costruzione del rifugio non è possibile o è sproporzionata?

Il contributo sostitutivo ammonta ora a 1 400 CHF per ogni rifugio non realizzato. Secondo la normativa precedente, i Cantoni fissavano l'importo del contributo sostitutivo in un intervallo compreso tra 400 e 800 CHF.

Come in passato, i contributi sostitutivi vanno ai Cantoni e servono a «finanziare i rifugi pubblici dei Comuni e a rinnovare i rifugi pubblici e privati».

5. Chi sostiene i costi per il mantenimento del valore di un rifugio privato?

I contributi sostitutivi servono, tra l'altro, a finanziare il rinnovo dei rifugi privati. I Cantoni devono garantire il corretto funzionamento dei componenti delle opere di protezione, quali il sistema di ventilazione o i componenti delle condotte d'aria, e delle attrezzature, quali i WC a secco. I componenti delle opere di protezione devono essere sostituiti almeno ogni quarant'anni. Se al momento del controllo periodico un rifugio ha quarant'anni o più, la sostituzione deve avvenire entro cinque anni.

La manutenzione, come ad esempio la pulizia, rimane di competenza del proprietario.

6. Chi deve adeguare i rifugi?

Il proprietario di un rifugio pubblico deve riattrezzarlo con gabinetti a secco e cuccette, se non sono già presenti. Il proprietario di un rifugio privato deve riattrezzare il rifugio non attrezzato solo se il Consiglio federale lo ordina o se deve essere incluso nel calcolo in caso di nuova costruzione sulla stessa area.

7. I Cantoni devono allestire punti di raccolta in caso di emergenza?

Numerosi Cantoni dispongono già oggi di punti di raccolta in caso di emergenza. Ora la Confederazione obbliga i Cantoni a gestirli. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) sostiene i Cantoni nel coordinamento. La Confederazione garantisce che i punti di raccolta in caso di emergenza siano accessibili anche alle persone con disabilità.


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