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Come viene calcolata la pena in materia penale dal tribunale?

Per ogni reato penale viene stabilita una gamma di pene previste dalla legge. Il tribunale assegna la pena specifica senza una griglia fissa in base alla colpevolezza.

Il Codice penale divide i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. I crimini sono punibili con una pena detentiva superiore a tre anni, con un massimo di 20 anni. I delitti sono punibili con la reclusione da tre giorni a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena pecuniaria è generalmente compresa tra un minimo di tre e un massimo di 180 aliquote giornaliere; un'aliquota giornaliera è generalmente compresa tra un minimo di 30 CHF e un massimo di 30’000 CHF. Nel caso di contravvenzioni, la pena è una multa fino a 10’000 franchi svizzeri. La pena specifica dipende dalla colpevolezza dell’autore. Il tribunale può ridurre la pena all'interno dell'intervallo di pena previsto dalla legge o discostarsi dall'intervallo di pena e mitigare la pena.

Non esiste una griglia sistematica per la commisurazione della pena

Come ha costantemente affermato il Tribunale federale, un «tribunale non è tenuto a indicare in cifre o percentuali come tiene conto dei singoli criteri di condanna». Ad esempio, si dovrebbe rifiutare «di richiedere una griglia esatta del 75%, 50% e 25% o una gradazione lineare per determinare la riduzione della colpevolezza».

La colpevolezza dell'autore del reato è decisiva per la sentenza, in quanto il tribunale prende in considerazione «la vita precedente e le circostanze personali, nonché l'effetto della punizione sulla vita dell'autore del reato». Il tribunale determina la colpevolezza «in base alla gravità del danno o della messa in pericolo dell'interesse giuridico in questione, alla riprovevolezza del reato, alle motivazioni e agli obiettivi dell'autore del reato» e «alla misura in cui l'autore del reato era in grado di evitare il pericolo o il danno in base alle circostanze interne ed esterne». Il tribunale può ridurre o aggravare la pena all'interno della forbice prevista per il reato in questione, a seconda della gravità della colpa.

Il tribunale può anche mitigare la pena e quindi non è vincolato alla pena minima se esistono determinati motivi . Ad esempio, se il colpevole ha agito per motivi onorevoli o in condizioni di forte stress emotivo. Il tribunale può anche mitigare la pena se il colpevole era solo parzialmente capace al momento del reato, cioè solo parzialmente in grado di «riconoscere l'erroneità del suo atto o di agire in conformità a tale comprensione».