Abbonamenti

Disdire l'abbonamento

Il fornitore può rinnovare automaticamente l'abbonamento?

Un fornitore può rinnovare automaticamente l'abbonamento, a condizione che il contratto e/o le condizioni generali lo prevedano. Tuttavia, le condizioni generali non devono essere abusive e quindi non devono essere insolite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la clausola insolita viene valutata «dal punto di vista della parte che acconsente al momento della conclusione del contratto». Più il contraente che acconsente è inesperto, più il tribunale tenderà a ritenere soggettivamente insolita la clausola in questione. Più la clausola incide sulla posizione giuridica del contraente che acconsente, più il tribunale tenderà a ritenere oggettivamente insolita la clausola in questione. Se la clausola è soggettivamente e oggettivamente insolita, il cliente può far valere la sua invalidità.

Se, ad esempio, una palestra richiede che il cliente disdica un abbonamento annuale con un preavviso di «almeno 6 mesi», tale clausola può essere considerata insolita: non vi è alcun motivo ragionevole (a svantaggio del cliente) per cui il gestore di una palestra debba essere informato della disdetta con così largo anticipo. 

Posso disdire il mio abbonamento in anticipo?

A seconda del tipo di abbonamento, la legge prevede il diritto alla disdetta anticipata. È il caso, ad esempio, dei contratti di mediazione matrimoniale, come l'iscrizione a un portale di incontri: durante la durata del contratto, il membro può disdire in qualsiasi momento e, in linea di principio, senza dover pagare alcun indennizzo. (Vedi anche: «Mio padre anziano può annullare l'iscrizione al portale di incontri?»)

In assenza di disposizioni di legge, il fornitore non è tenuto ad accettare una disdetta anticipata senza indennizzo, a meno che non lo abbia garantito contrattualmente o nelle condizioni generali di contratto. Tuttavia, un abbonamento è un rapporto obbligatorio di durata indeterminata che, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, le parti possono in linea di principio disdire anticipatamente per «motivi importanti» e se è diventato per loro inaccettabile. Le condizioni generali di contratto possono elencare questi «motivi importanti», ma anche se così non fosse, il cliente può invocare motivi importanti. Ad esempio, potrebbe essere un motivo importante il fatto che un cliente non possa più allenarsi in palestra perché non è più in grado di farlo per motivi di salute o perché si trasferisce all'estero. Quest'ultimo motivo, tuttavia, non dà diritto a una risoluzione straordinaria nel caso di un abbonamento a un giornale, almeno se il cliente può leggere il giornale online anche all'estero.

Se il fornitore accetta la disdetta anticipata, può fatturare le spese sostenute, salvo che la legge non preveda una norma diversa per il caso specifico. Sono ammesse, ad esempio, le spese amministrative per l'elaborazione della disdetta, purché siano proporzionate.

Attenzione: l'abuso di diritto non è tutelato. Se, ad esempio, al momento della stipula del contratto il cliente della palestra sa già che traslocherà, non può invocare il trasloco per poter recedere dal contratto in via straordinaria senza penale. 

Caduto nella trappola dell'abbonamento: come uscirne?

L’UFCS elenca sul suo sito web le truffe più diffuse relative alle trappole degli abbonamenti e agli abbonamenti a pacchetti. Se il cliente non voleva stipulare un contratto e non ha espresso alcuna intenzione di farlo, può adottare le seguenti misure:

Un fornitore può richiedere che io disdica l'abbonamento tramite chat o telefono?

Se la legge non stabilisce requisiti formali per l'abbonamento specifico, le parti contraenti possono decidere autonomamente se e quale forma di disdetta concordare. Il Tribunale federale non ha accolto un ricorso contro un fornitore di servizi di telecomunicazione che non consente la disdetta scritta dell'abbonamento.

Le disdette tramite chat o verbali sono tuttavia problematiche in quanto la parte che disdice ha maggiori difficoltà a provare che sia effettivamente avvenuta rispetto alle disdette scritte. Può quindi essere opportuno confermare per iscritto una disdetta verbale o farsi confermare per iscritto la stessa.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha invitato il Consiglio federale con un postulato a «verificare e riferire in che misura nella pratica si verificano restrizioni abusive delle forme di disdetta a svantaggio dei consumatori». Il Consiglio federale dovrà inoltre valutare se siano necessarie misure legislative. Il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato e il Consiglio federale redigerà il relativo rapporto.  

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