Abbonamenti
Via legale
- Cosa posso fare se non sono d'accordo con una fattura per un abbonamento?
- Il fornitore dell'abbonamento può procedere contro di me?
- Come posso procedere civilmente contro il fornitore?
Cosa posso fare se non sono d'accordo con una fattura per un abbonamento?
Chi non è d'accordo con la fatturazione di un abbonamento o con il suo importo dovrebbe procedere come segue:
- Contattare eventualmente la società emittente della carta di credito o la banca e bloccare i pagamenti;
- Contattare il fornitore e chiedere informazioni sulla base legale o contrattuale su cui si basa la fattura;
- Se la fattura continua a sembrare errata, contestarla per iscritto al fornitore e motivare che il cliente non è tenuto a pagare l'importo fatturato.
- Se il contratto in sé non sembra corretto, contestare il contratto per iscritto al fornitore e specificare che il contratto non è stato concluso a causa di un errore e di un inganno intenzionale.
(Vedi anche: «Cosa posso fare se non sono d'accordo con una fattura del fornitore?»)
Il fornitore dell'abbonamento può procedere contro di me?
Il fornitore può presentare una domanda di esecuzione all'ufficio esecuzioni nei confronti del cliente, se ritiene che quest'ultimo non abbia pagato una fattura. L'ufficio esecuzioni emette un precetto esecutivo. Se il cliente è minorenne, l'ufficio esecuzioni invia il precetto esecutivo al suo rappresentante legale.
Se il cliente continua a non essere d'accordo con la fattura, può presentare opposizione o non intraprendere alcuna azione. Il fornitore può quindi far valere il proprio credito in un procedimento civile.
Attenzione: una ditta di incasso di crediti non può notificare un precetto esecutivo al cliente. Tuttavia, può
- sollecitare il cliente su incarico del fornitore
- agire per conto del fornitore
- agire in proprio nome, se il fornitore ha ceduto il credito.
Pagamenti, termini e requisiti formali
Il fornitore deve perseguire il cliente presso il suo domicilio.
Dopo che il fornitore ha presentato una domanda di esecuzione nei confronti del cliente, l'ufficio esecuzioni emette un precetto esecutivo. Il cliente può saldare la fattura entro 20 giorni. Se non è d'accordo con la fattura, può presentare opposizione verbalmente o per iscritto entro 10 giorni. Il fornitore deve quindi cercare di far rigettare l’opposizione, sia mediante un'azione legale, sia mediante un rigetto provvisorio o definitivo.
Se il cliente non intraprende alcuna azione, il fornitore può presentare un'azione legale o una richiesta di proseguimento in tribunale al più presto 20 giorni e al più tardi un anno dopo la notifica del precetto esecutivo.
Come posso procedere civilmente contro il fornitore?
Sia il cliente che il fornitore possono portare la loro controversia davanti al tribunale civile. Possono presentare un’istanza di conciliazione all'autorità di conciliazione competente. In assenza di un accordo preventivo, l'autorità di conciliazione può, a seconda del valore della controversia, decidere, su richiesta della parte attrice, di presentare una proposta di decisione e/o di concedere l'autorizzazione ad agire. Con l'autorizzazione ad agire, è possibile inoltrare la causa. Il tribunale civile decide. La parte soccombente può quindi presentare un ricorso (appello o reclamo) contro la decisione del tribunale civile.
Cifre, termini e requisiti formali
- La domanda di conciliazione può essere presentata oralmente o per iscritto.
- In linea di principio, l'udienza si svolge entro due mesi dal ricevimento della domanda. In assenza di accordo, l'autorità di conciliazione può
- o può, su richiesta della parte ricorrente, decidere fino a un valore litigioso di 2 000 CHF
- o presentare una proposta di decisione fino a un valore della controversia di 10 000 CHF. Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla notifica scritta, essa è definitiva.
- o concedere l'autorizzazione ad agire, che dà diritto ad inoltrare la causa entro tre mesi
- Con l'autorizzazione ad agire, gli atti di causa possono essere presentati in forma cartacea o elettronica e firmati al tribunale civile competente. Fino a un valore della controversia di 30 000 CHF si applica la procedura semplificata.
- Se una parte non è d'accordo con la decisione del tribunale civile, può presentare ricorso o reclamo entro 30 giorni dalla notifica della decisione motivata.