Acquisto di veicoli d’occasione

Via legale

Controversie sul prezzo d'acquisto, disaccordi sui difetti - a quali autorità posso rivolgermi se l'auto d'occasione mi crea problemi?

Come procedere in via esecutiva nei confronti della controparte dopo l'acquisto di un'auto d'occasione?

La venditrice può presentare presso l‘Ufficio esecuzioni una domanda d‘esecuzione contro l'acquirente, se ritiene che l'acquirente non abbia pagato il prezzo d'acquisto concordato o non l'abbia pagato per intero.

L'Ufficio di esecuzione notifica in seguito un precetto esecutivo. Se l'acquirente continua a non essere d'accordo con la fattura, può interporre opposizione. La venditrice può quindi far valere il suo asserito credito in un procedimento civile. Se l'acquirente escusso non intraprende nulla, la venditrice può presentare una domanda di continuazione dell'esecuzione presso l'Ufficio di esecuzione.

Anche l'acquirente può presentare all'Ufficio esecuzioni una domanda d‘esecuzione contro la venditrice. Questo è in particolare il caso se l'auto è difettosa e l'acquirente chiede la restituzione di una parte del prezzo di acquisto pagato.

Attenzione: Una ditta di incasso non può notificare un precetto esecutivo. Tuttavia può

  • avere mandato di sollecitare
  • quale rappresentante, procedere in via esecutiva
  • procedere in via esecutiva a proprio nome, se il credito le è stato ceduto.

Vedi anche: "Come posso difendermi dall’avvio di una procedura esecutiva ingiustificata?" e "A cosa vado incontro se costringo qualcuno?".

Termini & Requisiti formali

Dopo che la venditrice o l'acquirente hanno presentato all'Ufficio esecuzioni una domanda d'esecuzione contro l'altra parte, l'Ufficio esecuzioni notifica un precetto esecutivo. Il debitore può pagare la fattura entro 20 giorni.

Se il debitore non è d'accordo con la fattura, può interporre opposizione oralmente o per iscritto entro 10 giorni. In questo caso, il creditore può presentare il rigetto dell'opposizione o l'azione giudiziaria non prima di 20 giorni e non oltre un anno dalla notifica del precetto esecutivo. Se il debitore non intraprende alcuna azione, il creditore può presentare all'Ufficio esecuzioni una domanda di continuazione dell'esecuzione al più presto 20 giorni e al più tardi un anno dopo la notifica del precetto esecutivo.

In linea di principio, il creditore deve procedere in via esecutiva contro il debitore al suo domicilio. Se, tuttavia, l'acquirente procede in via esecutiva contro una venditrice commerciale, deve farlo nel suo luogo della sede.

Come posso intentare una causa in un procedimento civile?

Sia la venditrice che l'acquirente possono portare la loro controversia davanti al giudice civile. Possono presentare una istanza di conciliazione all'autorità di conciliazione competente. Senza accordo preliminare, a seconda del valore di causa l'autorità di conciliazione può decidere su richiesta dell'attore, presentare una proposta di giudizio e/o rilasciare l'autorizzazione ad agire. Con l'autorizzazione ad agire una parte può intentare la causa. Il giudice civile decide. La parte perdente può quindi presentare un ricorso (appello o reclamo) contro la decisione del giudice civile.

Termini & Requisiti formali

Sia la venditrice che l'acquirente possono portare la loro controversia davanti al giudice civile. La venditrice o l'acquirente devono introdurre un'istanza di conciliazione orale o scritta all'autorità di conciliazione competente. Di regola l'udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell‘istanza. Se non si raggiunge un accordo, l'autorità di conciliazione può

  • fino a un valore litigioso di 2.000 CHF decidere, su richiesta della parte richiedente
  • fino a un valore litigioso di fr. 5.000 CHF presentare una proposta di giudizio. La proposta di giudizio è definitiva se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta.
  • rilasciare l'autorizzazione ad agire, che dà diritto ad inoltrare la causa entro tre mesi

Con l'autorizzazione ad agire gli atti di causa devono essere presentati al giudice civile competente in forma cartacea o elettronica e devono essere firmati. La procedura semplificata si applica alle controversie sino ad un valore litigioso di 30.000 CHF.

Se la venditrice o l'acquirente non sono d'accordo con la decisione del giudice civile, la rispettiva parte può presentare un appello o un reclamo entro 30 giorni dalla notifica della decisione motivata.

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