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7 Risposte al diritto di consultare il registro delle esecuzioni

Una persona coinvolta in un procedimento di esecuzione ha ora la possibilità, a determinate condizioni, di chiedere che terzi non abbiano accesso al suo fascicolo. L'Assemblea federale ha modificato la Legge sull'esecuzione e sul fallimento con una risoluzione del 16 dicembre 2016 e il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore la modifica il 1° gennaio 2019.

Come posso impedire a terzi di vedere l’esecuzione a mio carico?

Il debitore deve presentare all'ufficio di esecuzione una «Domanda di non dar notizia di un’ esecuzione a terzi». Tuttavia, questa richiesta non garantisce che l'ufficio di esecuzione crediti non divulgherà l’esecuzione a terzi. Devono infatti essere soddisfatti i requisiti di legge e l'ufficio di esecuzione deve approvare la richiesta. (Vedi anche: «Quando l'UfficQuando l'Ufficio non può divulgare a terzi una procedura esecutiva?»)

Quando devo presentare la domanda?

Non prima di tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, il debitore può presentare all'ufficio di esecuzione una domanda di non divulgazione a terzi della procedura esecutiva. Se il debitore presenta la richiesta più di due giorni prima della scadenza del termine, l'ufficio di esecuzione può respingere la richiesta.

Dove devo presentare la domanda?

Il debitore deve presentare la domanda all'ufficio di esecuzione in cui il creditore ha presentato la domanda di esecuzione. Se il debitore ha presentato la richiesta all'ufficio sbagliato, quest'ultimo deve inoltrare la richiesta all'ufficio competente.

La domanda è gratuita?

No. L'ufficio di esecuzione addebita un importo forfettario di 40 franchi svizzeri per la domanda. Questa tassa copre tutte le fasi procedurali successive e tutte le spese. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'ufficio di esecuzione approvi o respinga la domanda.

Il creditore può insistere sulla divulgazione del recupero crediti?

Se il creditore non è d'accordo con la domanda di non dar notizia dell’esecuzione a terzi, deve dimostrare entro 20 giorni di aver avviato un procedimento in tempo utile.

Tale prova può essere fornita presentando una ricevuta postale o una conferma di ricezione dell’avvio della procedura di rigetto dell’opposizione. A seconda del Cantone, può essere sufficiente anche la presentazione di una fattura.

Il debitore può chiedere in qualsiasi momento al creditore di presentare le prove del suo credito all'ufficio di esecuzione per una verifica.

L'ufficio di esecuzione mi informa su cosa succede dopo la richiesta?

Sì. Se il creditore non ha fornito la prova di aver avviato la procedura di rigetto dell’opposizione, l'ufficio di esecuzione approva la richiesta e ne informa il debitore.

Se il creditore ha fornito la prova, l'ufficio di esecuzione respinge la richiesta del debitore con una decisione scritta. L'ufficio di esecuzione non può addebitare tasse per questa decisione.

Il diritto limitato di visione si applica anche alla richiesta di visione da parte del debitore stesso?

Sì. Se l'ufficio di esecuzione ha approvato la richiesta di non divulgazione e il debitore richiede un estratto standardizzato del proprio registro di esecuzione, l’esecuzione in questione non deve figurare nemmeno su questo estratto.

Aggiornato l'11 maggio 2023