Salute

7 risposte alla nuova prescrizione

Il Consiglio federale ha predisposto l’entrata in vigore della revisione della disciplina della prescrizione per il 1° gennaio 2020. In particolare, la nuova disposizione raddoppia i termini di prescrizione per le richieste di risarcimento per lesioni corporali.

1. Per quanto tempo posso presentare una richiesta di risarcimento dopo una lesione corporale?

Il termine di prescrizione assoluta per lesioni corporali è ora di 20 anni. Il termine si calcola a partire dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Il termine di prescrizione relativo di 3 anni decorre dalla conoscenza del danno e della persona responsabile.

2. Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione?

Il termine di prescrizione assoluto si calcola a partire dal giorno «in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato». Questa data di inizio è ora esplicitamente indicata nella legge e quindi copre espressamente anche i casi in cui il comportamento dannoso si è protratto per un periodo di tempo più lungo. I casi più noti sono quelli di persone che sono state esposte alla polvere di amianto per anni o decenni.

Come in precedenza, il termine di prescrizione relativo decorre dal momento in cui il danneggiato viene a conoscenza dell'entità del danno.

3. La nuova prescrizione si applica anche retroattivamente?

Sì, a condizione che il termine di prescrizione non sia ancora decorso in base alla legge precedente. Ad esempio, se un medico ha commesso una negligenza nel 2009, la prescrizione è intervenuta nel 2019 e il paziente non potrà appellarsi con successo alla nuova prescrizione.

Attenzione: nella sentenza del 13 febbraio 2024 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per questa prassi relativa alla prescrizione. Il termine di prescrizione di 20 anni viola infatti il diritto ad un processo equo.

4. La nuova prescrizione si applica anche agli ospedali pubblici?

No. Se un ospedale pubblico o i suoi dipendenti hanno commesso un errore medico, la prescrizione cantonale applicabile si applica a qualsiasi richiesta di risarcimento.

5. I procedimenti extragiudiziali interrompono la prescrizione?

Le parti possono ora concordare per iscritto di sospendere il termine di prescrizione «durante le trattative, nella procedura di mediazione o di in altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie». Senza tale accordo, i procedimenti extragiudiziali non influiscono sul termine di prescrizione.

6. Il termine di prescrizione interrotto si applica a tutti i coobbligati?

L'interruzione della prescrizione ha ora effetto solo nei confronti degli eventuali altri debitori solidali, se il creditore ha interrotto la prescrizione.

7. Un periodo di prescrizione interrotto influisce sulla prestazione assicurativa?

L'interruzione della prescrizione nei confronti del debitore è efficace anche nei confronti di qualsiasi assicurazione, a condizione che il creditore abbia un diritto d’azione diretto nei confronti dell’assicurazione. Lo stesso vale per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell’assicurazione, che ha effetto anche nei confronti del debitore.

Aggiornato il 14 marzo 2024