Salute

L'assicurazione malattia deve coprire le cure all'estero?

In linea di principio l'assicurazione malattia sociale non deve e non può coprire i costi delle cure programmate all'estero. I costi possono essere coperti solo se c'è una grave lacuna nella copertura in Svizzera. Non esiste un diritto al metodo di cura desiderato, come ha confermato il Tribunale federale nella sentenza del 20 luglio 2023.

L'assicurazione sociale di base deve e può coprire solo le prestazioni previste dalla legge sull'assicurazione malattia. In linea di principio, una persona assicurata in Svizzera può essere curata all'estero solo in caso d’urgenza. L'assicurazione malattia sociale copre solo le cure programmate all'estero se non c'è la possibilità di curare adeguatamente la malattia in Svizzera.

Il paziente si sottopone ad un trattamento all'estero

Un paziente assicurato in Svizzera soffre di una malattia e si fa curare con farmaci in Austria, poiché in Svizzera c'è solo la possibilità di un trattamento chirurgico. La sua assicurazione malattia non copre i costi del trattamento. Da un lato, il trattamento scelto non è più autorizzato in Svizzera. D’altro canto, si applica il principio di territorialità. Il paziente interpone ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione della cassa malati. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni respinge il ricorso. Anche il Tribunale federale respinge il ricorso in materia di diritto pubblico e conferma che il paziente deve pagare da sé le cure.

Nessuna assunzione di costi per il turismo medico

Solo in caso d’urgenza l'assicurazione malattia copre i costi delle cure all'estero (vedi anche: «Chi paga se devo andare in ospedale all'estero?») Negli altri casi, si applica il principio di territorialità: l'assicurazione sociale di base copre solo i costi delle cure fornite in Svizzera. Come scrive il Tribunale federale, sono possibili due eccezioni. In primo luogo, «se non esiste alcuna possibilità di cura in Svizzera». In secondo luogo, se il servizio offerto all'estero comporta rischi significativamente inferiori, tanto che il trattamento in Svizzera appare inappropriato.

Secondo il Tribunale federale, tali eccezioni riguardano di regola «trattamenti che utilizzano tecnologie mediche altamente specializzate» o «malattie rare per le quali non è (ancora) disponibile una sufficiente esperienza diagnostica o terapeutica in Svizzera». Tuttavia, se in Svizzera esiste un «metodo di trattamento ampiamente riconosciuto e appropriato», l'assicurazione malattia sociale non copre i costi di trattamento dall'estero.

Se un trattamento adeguato è disponibile in Svizzera, «l'assicurato non può nemmeno chiedere il rimborso dei costi ipoteticamente cagionati dal trattamento in Svizzera», come scrive ancora il Tribunale federale.

Le circostanze individuali non sono decisive

Il fatto che il paziente soggettivamente preferisca un metodo di trattamento piuttosto che un altro non è determinante. Nel caso in esame, il Tribunale federale ha ritenuto che la valutazione dei rischi tra i due metodi di trattamento non fosse «così chiaramente a favore del trattamento medico minimamente invasivo all'estero» da rendere inappropriato il trattamento chirurgico in Svizzera. 

L'assicurazione malattia può coprire solo i trattamenti approvati

In linea di principio, l'assicurazione malattia sociale può rimborsare solo i medicinali inclusi nell'elenco delle specialità dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel caso in questione, tuttavia, il trattamento farmacologico non era più autorizzato e non vi era alcuna eccezione ancorata nell'ordinanza sull'assicurazione malattia. La cassa malati non è quindi autorizzata a coprire i costi di questo trattamento. (Vedi anche: «La mia cassa malattia deve pagare per le cure nell'UE?»)

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese giudiziarie di 500 franchi svizzeri.