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Nevica abbondantemente, l'impianto di risalita non funziona. Avrò indietro i miei soldi?

Di norma, i comprensori sciistici si tutelano e stabiliscono nelle loro condizioni generali che non rimborsano alcun importo in caso d’interruzione d’esercizio a causa del maltempo. In assenza di tale clausola, si applica il CO e la probabilità di rimborso è leggermente più alta.

Il gestore degli impianti di risalita può escludere il rimborso in caso d’interruzione d’esercizio a causa del maltempo. Se non lo fa, a determinate condizioni può essere ritenuto responsabile dei danni se gli impianti di risalita non funzionano.

I termini e le condizioni generali possono escludere il rimborso in caso d’interruzione d’esercizio

Il gestore dell'impianto di risalita può stabilire nelle sue Condizioni generali (CG) le condizioni di rimborso dei biglietti già acquistati. Di solito le CG contengono una clausola che stabilisce che un'interruzione d’esercizio a causa del maltempo non dà diritto al rimborso del prezzo del biglietto. Poiché è risaputo che in montagna il tempo può cambiare di continuo, tale clausola non è insolita ed è quindi ammissibile. Se l'operatore offre un'assicurazione contro il maltempo, si applicano le condizioni ivi previste.

Il gestore può essere ritenuto responsabile per i danni ai sensi del CO

In assenza di una clausola nelle CG e di un'assicurazione contro il maltempo, si applica il Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Se l'interruzione d’esercizio impedisce lo svolgimento degli sport invernali previsti, il gestore può essere ritenuto responsabile dei danni. Se in un caso specifico il gestore è ritenuto responsabile, l'importo rimborsato dipende se la giornata sciistica sia stata completamente o solo parzialmente impossibile.

Aggiornato il 29 febbraio 2024