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Posso rescindere il contratto con l'asilo nido se perdo il lavoro?

Chi perde il lavoro non può di norma recedere anticipatamente dal contratto dell'asilo nido. L'asilo nido deve tuttavia cercare di occupare il posto vacante.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, le parti di un contratto a tempo indeterminato, come quello di un asilo nido, possono recedere anticipatamente dal contratto, indipendentemente dal termine di disdetta previsto dal contratto, se questo è diventato irragionevole. Se un genitore perde il lavoro e quindi non ha più bisogno del posto all'asilo nido, ciò non costituirebbe un motivo straordinario di recesso. Tuttavia, l'asilo nido ha l'obbligo di ridurre il danno e deve cercare di occupare il posto libero. (Vedi anche: «Posso annullare anticipatamente il mio abbonamento in palestra se mi trasferisco?»)
Il contratto dell'asilo nido continua nonostante la disoccupazione
I contratti di asilo nido prevedono solitamente un termine di disdetta di due o tre mesi, che corrisponde ai normali termini di disdetta dei contratti di lavoro. Un genitore che ha perso il lavoro può quindi, almeno in teoria, disdire il contratto di asilo nido entro i termini previsti e non ha quindi, in linea di principio, alcun diritto di disdetta straordinario. Ciò vale in particolare se il genitore non ha intenzione di continuare a lavorare.
La situazione è più complicata se il genitore disoccupato o che sta per perdere il lavoro è attivamente alla ricerca di un impiego con esito incerto. Da un lato, deve essere idoneo al collocamento per poter percepire l'indennità di disoccupazione. A tal fine, deve in particolare dimostrare che l'assistenza all'infanzia è garantita. D'altro canto, può essere difficile o addirittura irragionevole finanziare un posto all'asilo nonostante il reddito ridotto. In questa situazione può essere ammessa una risoluzione straordinaria.
L'asilo nido ha l'obbligo di ridurre il danno
Se i requisiti per una disdetta straordinaria non sono soddisfatti, ma il genitore desidera comunque rescindere anticipatamente il contratto con l'asilo nido, quest'ultimo ha l'obbligo di ridurre il danno. Se esiste una lista d'attesa, deve offrire attivamente il posto libero ai genitori che figurano su tale lista. Se non esiste una lista d'attesa, l'asilo nido dovrebbe almeno menzionare il posto libero sul proprio sito web o, se necessario, pubblicare un annuncio. Se il genitore provvede autonomamente a trovare un «bambino sostitutivo», l'asilo nido è tenuto ad accoglierlo, purché soddisfi i requisiti previsti, come ad esempio l'età adeguata.
In ogni caso, l'asilo nido deve tenere conto delle spese che ha risparmiato grazie alla disdetta anticipata. In particolare, non può addebitare i costi dei pasti non consumati.