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Posso parlare di «nepotismo» in televisione?

Chiunque parli pubblicamente di «nepotismo» non commette automaticamente una violazione illegale dei diritti della personalità. Il Tribunale federale lo ha confermato nella sentenza del 6 ottobre 2022.

Il Codice civile protegge dalla violazione illecita della personalità. Una violazione della personalità secondo il diritto civile esiste, ad esempio, se la reputazione professionale di una persona viene compromessa. Il fattore decisivo non è l'effetto individuale, ma l'effetto dell'affermazione sullo spettatore medio nel contesto generale. La violazione dei diritti della personalità è illegale se non è giustificata, ad esempio, da un interesse pubblico preponderante.

L'ex allenatore critica pubblicamente il consiglio di amministrazione

Un ex allenatore di calcio critica in televisione le decisioni del consiglio di amministrazione di una squadra di calcio e afferma che senza cambiamenti nel consiglio di amministrazione questo «nepotismo» continuerà. Un membro del consiglio di amministrazione presenta quindi un’istanza per lesione illecita dei diritti della personalità. Il Tribunale distrettuale respinge l’istanza e il Tribunale cantonale respinge il ricorso. Anche il Tribunale federale non ritiene che le dichiarazioni costituiscano una lesione illecita dei diritti della personalità e respinge il ricorso in materia civile.

Il «nepotismo» non implica automaticamente un'accusa di corruzione

Il Tribunale ha stabilito che i commenti dell'allenatore sono stati fatti principalmente nel contesto di un'analisi critica di «ciò che stava accadendo nella massima divisione del calcio svizzero». In questo contesto generale, lo spettatore medio non avrebbe inteso l'accusa di «nepotismo» come un'accusa di corruzione, ma come una critica alla struttura del club. Sebbene le dichiarazioni fossero sgradevoli, erano «ancora» lecite e quindi non violavano i diritti della personalità.

La percezione dello spettatore medio è decisiva

Anche le singole affermazioni possono violare i diritti della personalità se si deve presumere, in base all'esperienza generale della vita, che lo spettatore medio ne prenda atto indipendentemente dagli altri contenuti. Tuttavia ciò non è il caso per un breve programma televisivo che affronta vari argomenti.

Il Tribunale federale ritiene che l'ex allenatore con le sue dichiarazioni non abbia violato l'onore professionale del membro del consiglio d’amministrazione denunciante. Ha quindi respinto il reclamo e condannato il ricorrente a pagare le spese processuali 4.000 franchi svizzeri.

(Vedi anche: «Posso insultare dei politici sul mio profilo Facebook personale?»)