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Quando la polizia stradale può effettuare un test preliminare antidroga?

Già in presenza di «lievi indizi di compromissione dell‘abilità alla guida a causa di stupefacenti o medicamenti», come ha confermato il Tribunale federale nella sua sentenza del 3 dicembre 2019.

La polizia ha fermato un automobilista nell'ambito di un controllo generale del traffico. Secondo il rapporto di polizia l'automobilista mostrava in particolare un comportamento irascibile, occhi acquosi e palpebre tremanti. Egli si è opposto sia al test preliminare antidroga che all'esame del sangue. Il Tribunale distrettuale lo ha giudicato colpevole di elusione di provvedimenti per accertare la sua attitudine alla guida. Il Tribunale cantonale e in ultima istanza il Tribunale federale hanno confermato, nel principio, questa sentenza.

Lievi indizi di inidoneità alla guida sono sufficienti per un test preliminare antidroga

Secondo la giurisprudenza consolidata la polizia può effettuare test preliminari antidroga già in presenza di lievi indizi per i quali l'abilità alla guida è compromessa da stupefacenti o medicamenti. Non sono necessari «sufficienti indizi di reato», a differenza di quanto avviene nel caso di provvedimenti coercitivi nei procedimenti penali.

Sufficiente sospetto di reato per il prelievo di sangue

Un sufficiente sospetto di reato è necessario per ordinare la prova del sangue. Nel caso in esame il Tribunale federale ha ritenuto che il sospetto di reato fosse sufficiente per ordinare la prova del sangue. Ciò non da ultimo poiché l'automobilista aveva rifiutato il test preliminare antidroga. Poiché il conducente si era anche rifiutato di sottoporsi all'esame del sangue «il denunciante ha così definitivamente impedito la determinazione affidabile e conclusiva di un'eventuale incapacità alla guida», secondo la Corte federale. Ha quindi ritenuto, al pari dei Tribunali di grado inferiore, che la fattispecie del reato di elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida fosse adempiuta.

Il rifiuto di fornire un test preliminare antidroga non è elusione

Anche se il Tribunale federale ha confermato il verdetto di colpevolezza delle istanze precedenti, in merito ad un punto ha dato ragione all'automobilista: solo con il rifiuto della prova del sangue ha eluso le misure per stabilire la sua idoneità alla guida. Non invece con il rifiuto del test preliminare antidroga, ed è per questo che il Tribunale di primo grado non poteva considerare ques‘ultimo come aggravante. Il Tribunale federale ha pertanto rinviato il caso all'istanza inferiore per nuovo giudizio.