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Chi è responsabile in caso di incidente sulla pista da slittino?

Il gestore della pista per slittini deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire l'uso sicuro della pista. Tuttavia, può fare affidamento sul fatto che gli utenti utilizzino la pista in modo ragionevole.

Chiunque crei piste e le apra per attività sportive ha il cosiddetto «dovere di garantire la sicurezza». Se non adempie a questo dovere, il gestore rischia di essere punito in caso di incidente per lesioni fisiche o, in determinate circostanze, per omicidio a causa di commissione per omissione. I tribunali decidono se il gestore ha agito in violazione del dovere in un caso specifico, facendo riferimento alle linee guida per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di sport sulla neve della Commissione svizzera per la prevenzione degli incidenti sulle piste da sci e alle linee guida della Commissione per le questioni legali di Funivie Svizzera sull'obbligo di garantire la sicurezza sugli impianti di sport sulla neve.

Da parte loro, gli utenti della pista da slittino si assumono la responsabilità personale. In particolare, il gestore non deve aspettarsi un comportamento irragionevole e negligente da parte degli utenti delle piste.

L'obbligo di sicurezza del traffico deve essere ragionevole

Come afferma il Tribunale federale, «i gestori di impianti di risalita che creano piste e le aprono allo sci (...) sono generalmente obbligati ad adottare misure precauzionali e protettive ragionevoli per evitare i pericoli». Queste aziende devono quindi proteggere gli utenti delle piste da pericoli non facilmente riconoscibili e da pericoli che nemmeno gli utenti più attenti possono evitare. Le misure di protezione sono considerate ragionevoli «nell'ambito di ciò che è necessario e possibile secondo la pratica del traffico (...) anche se deve essere sempre garantito un livello minimo di protezione», secondo il Tribunale federale in un'altra causa.

Chiudere la pista non è necessariamente sufficiente

Il Tribunale federale decide in base alle circostanze specifiche se il gestore ha adempiuto al suo dovere di garantire la sicurezza. Ad esempio, il gestore non può sempre sottrarsi alla responsabilità se ha chiuso la pista. Se egli ha chiuso la pista, ma ha comunque noleggiato slitte e ha dato l'impressione, con un volantino pubblicato su Internet, che la pista per slittini sia aperta, può comunque essere responsabile in caso di incidente. Il Tribunale federale aveva rinviato un caso analogo alla giurisdizione inferiore per ulteriori chiarimenti.

Anche gli appassionati di sport sulla neve hanno una responsabilità personale

Nonostante la sua responsabilità per la sicurezza della pista, il gestore non deve aspettarsi un comportamento irragionevole o negligente da parte degli utenti della pista. (Vedi anche «Posso slittare sulla strada?»)

Ad esempio, un gestore di impianti non deve generalmente aspettarsi che un utente vada con lo slittino oltre un bordo chiaramente riconoscibile della pista e abbia un incidente fuori pista. Di conseguenza, il Tribunale federale ha respinto la responsabilità di un gestore di impianti per un incidente in cui la conducente della slitta si è schiantata contro un fienile a sette metri dalla pista a causa della sua guida imprudente. Il Tribunale federale non ha riscontrato alcuna violazione punibile del dovere del gestore anche nel caso di un utente con lo slittino che si è schiantato contro un palo di legno ben visibile e segnalato a 1,5-2 metri dal bordo della pista.

Aggiornato il 25 gennaio 2024