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Il mio appartamento è inagibile dopo un'alluvione. Chi paga?

L'inquilino non deve pagare nulla per un appartamento che non può essere utilizzato. A seconda della polizza, l’assicurazione coprirà i costi per un appartamento sostitutivo. Dal canto suo, il locatore è obbligatoriamente assicurato contro i danni causati da forze naturali, anche se l’assicurazione non copre automaticamente tutti i danni all'edificio.

Se un'alluvione distrugge un appartamento, è impossibile per il locatore adempiere alla sua parte di contratto. L'inquilino non è più tenuto a pagare l'affitto. Tuttavia, all'inquilino incombono i costi di un eventuale appartamento sostitutivo, se la sua assicurazione mobilia domestica non copre tali spese. L'assicurazione contro i rischi naturali, obbligatoria nella maggior parte dei cantoni, copre alcuni danni all'edificio. A seconda del cantone, l'assicurazione cantonale degli edifici o le compagnie assicurative private offrono un'assicurazione contro i danni della natura. L'ambito di copertura e i tassi di premio dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le compagnie assicurative.

Attenzione: L'assicurazione contro i rischi naturali copre tutti i principali rischi naturali, ma i danni causati dai terremoti non sono coperti. I proprietari di edifici possono stipulare un'assicurazione privata e alcuni assicuratori edili cantonali offrono anche prestazioni volontarie in caso di terremoto. Attualmente i Cantoni, gli assicuratori edili cantonali e gli assicuratori privati hanno lanciato l'«Organizzazione danni sismici». Il TCS assumerà il 13 ottobre 2023 la gestione operativa di questa «Organizzazione danni sismici». In futuro, sosterrà e organizzerà la consulenza, la protezione e l'assistenza per la valutazione degli edifici danneggiati.

Non si paga la pigione per un appartamento non abitabile

Un'alluvione, un terremoto o un'altra calamità naturale sono circostanze per le quali «il debitore non è responsabile». Di norma, un disastro naturale non è prevedibile o evitabile.

Se un appartamento è ormai inabitabile a causa di un'inondazione, il locatore non può più metterlo a disposizione come previsto dal contratto. Dal canto suo, l'inquilino non deve pagare per un appartamento inagibile. Poiché il contratto di locazione è un obbligo continuativo, non vi è alcuno storno di servizi già resi, quindi l'inquilino non ha diritto al rimborso dell'affitto pagato prima della catastrofe naturale.

Se la catastrofe naturale ha distrutto completamente e in modo permanente l'appartamento, il contratto di locazione si estingue senza alcun risarcimento. Tuttavia, se l'inquilino può tornare nell'appartamento, l'impossibilità riguarda solo la richiesta individuale e il contratto di locazione continua. Se i lavori di ristrutturazione si protraggono così a lungo da rendere irragionevole il rientro, l'inquilino può disdire il contratto di locazione in qualsiasi momento, rispettando il termine di disdetta previsto dalla legge.

L'inquilino è responsabile per un appartamento sostitutivo

L'inquilino deve inizialmente sostenere personalmente i costi di un appartamento sostitutivo. Se l'inquilino ha un'assicurazione mobilia domestica, questa può coprire le cosiddette «spese di soggiorno aggiuntive». Oltre all'affitto di un appartamento sostitutivo o ai costi di una camera d'albergo, questi possono coprire anche le spese di trasloco. I costi risparmiati, come l'affitto non più dovuto per l'appartamento inagibile, vengono detratti.

La franchigia è stabilita per legge e ammonta a 500 franchi svizzeri per evento.

L'assicurazione contro i rischi naturali copre i danni all'edificio

Se l'alluvione ha distrutto l'appartamento e gli arredi che vi sono saldamente ancorati, come la cucina o la lavatrice, l'assicurazione contro i rischi naturali copre le spese di ristrutturazione o di riparazione sostenute dal locatore e, in parte, i lavori di bonifica.

La franchigia è stabilita per legge e ammonta al 10% del risarcimento, con un minimo di 1.000 franchi svizzeri e un massimo di 10.000 franchi svizzeri.