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La norma penale antirazzismo vale anche per Carnevale?

Sì, le affermazioni razziste sono punibili anche a Carnevale.

Chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della personalità, discredita o discimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, è punibile per discriminazione razziale. Ciò che è considerato razzista nel senso della norma penale è regolarmente oggetto di procedimenti giudiziari. Decisivo in questo caso è se l'affermazione è pubblica e discriminatoria ai sensi della norma penale.

Carattere pubblico

Le dichiarazioni private non sono punibili, anche se discriminano qualcuno sulla base della razza, dell'etnia o della religione. Sono pubbliche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le «dichiarazioni che non sono fatte in un contesto privato. Private sono le dichiarazioni nella cerchia famigliare e degli amici o comunque in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da una particolare fiducia». Gli eventi di Carnevale sono quindi regolarmente pubblici, a parte un ballo in maschera privato nel proprio salotto.

Discriminazione razziale

Oltre al carattere pubblico, i Tribunali esaminano anche come questo pubblico percepisca la dichiarazione. Ad esempio il Tribunale federale nel caso specifico non ha giudicato razzista il «saluto hitleriano" in una riunione di partito sul Rütli. Secondo il Tribunale federale sarebbe stato punibile solo se fosse servito a «conquistare terzi non coinvolti in favore di questa ideologia». In un altro caso, tuttavia, il Tribunale federale ha classificato come razziste il gesto detto «della quenelle», chiamato anche il saluto al contrario di Hitler, esibito in modo dimostrativo davanti ad una sinagoga. Questo perché «per un terzo imparziale nel caso in esame doveva essere inteso come un messaggio ostile e discriminatorio nei confronti delle persone di fede ebraica».

Come afferma il Tribunale federale, la norma contro la discriminazione razziale «protegge direttamente la dignità dell'individuo in quanto membro di una razza, etnia o religione». Anche se occorre valutare caso per caso se i fatti sono costitutivi di discriminazione razziale, il principio si applica in ogni caso al Carnevale come in qualsiasi altro momento.