Consumo & Internet
La pornografia infantile generata artificialmente è vietata?
La pornografia infantile generata virtualmente è vietata anche se l'attrice maggiorenne è stata ringiovanita digitalmente.
La «pornografia simulata» è definita come «contenuti pornografici con attori effettivamente maggiorenni, ma che appaiono minorenni all'osservatore (oggettivo), ad esempio attraverso l'uso di filtri tecnici». La pornografia simulata è pornografia vietata, come stabilito dal Tribunale federale con sentenza del 20 novembre 2025.
Un uomo diffonde materiale pornografico con un’attrice ringiovanita ringiovanita articialmente fino a farla sembrare minorenne
Un uomo pubblica su Instagram un video pornografico con un'attrice effettivamente maggiorenne, ma talmente ringiovanita con l'aiuto di un filtro tecnico da sembrare preadolescente. Il tribunale distrettuale competente lo dichiara colpevole, tra l'altro, di pornografia e lo condanna a una pena pecuniaria sospesa di 120 giorni. L'uomo ricorre senza successo contro questa sentenza dinanzi al Tribunale cantonale superiore. Davanti al Tribunale federale, l'uomo chiede con un ricorso in materia penale l'assoluzione, un torto morale e la concessione del gratuito patrocinio.
Il ringiovanimento tecnico di un'attrice porno può essere vietato
Dal 2014, la rappresentazione virtuale di pornografia infantile è espressamente considerata pornografia punibile. È quindi punibile non solo la rappresentazione reale, ma anche quella non reale di atti sessuali con minori. Come precisato dal Tribunale federale, anche la rappresentazione di persone tecnicamente ringiovanite fino a diventare minorenni, ma in realtà maggiorenni, rientra in questa «rappresentazione non reale di atti sessuali con minori». Nei materiali relativi alla revisione della legge di allora si parlava esclusivamente di «fumetti, dipinti e mondi paralleli virtuali» solo perché all'epoca non esistevano ancora i filtri tecnici odierni.
La pornografia hard è vietata, tra l'altro, perché può aumentare la propensione dello spettatore a «imitare gli atti rappresentati». Questo pericolo sussiste indipendentemente dal fatto che gli attori siano effettivamente minorenni o che sembrino minorenni grazie a misure tecniche. Inoltre, nel caso di rappresentazioni filtrate, le autorità di perseguimento penale non sono in grado di stabilire con certezza se queste siano reali o abbiano solo carattere virtuale. Secondo il Tribunale federale, «la pornografia infantile non reale è punibile anche perché altrimenti la pornografia infantile reale rischierebbe di rimanere impunita».
Il Tribunale federale respinge il ricorso e accoglie in parte la richiesta di gratuito patrocinio. Impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali per un importo di CHF 600, ma rifonde al suo avvocato CHF 1’500 dalla cassa del Tribunale federale.