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Gli alberi del vicino sono fastidiosi: come ottenere ragione in tribunale?
Chi vuole contestare con successo l’ombra eccessiva che giunge dal fondo vicino deve dimostrare in tribunale con precisione quando e come le piante in questione danneggerebbero la sua proprietà.
Se una proprietaria supera i limiti del suo diritto di proprietà, la vicina che viene disturbata ha il diritto di difendersi. Se la proprietaria agisce ancora nei limiti della liceità viene deciso in base a criteri oggettivi. Nella valutazione degli effetti sul vicinato occorre tenere conto della posizione e delle caratteristiche del terreno, nonché dell'uso locale. Occorre inoltre considerare la situazione concreta degli interessi individuali. La vicina alla quale viene arrecato il disturbo deve dimostrare concretamente quando e in che modo la proprietaria confinante viola il suo diritto di proprietà. Se nella sua richiesta si limita a fornire spiegazioni generiche, l'autorità competente non ha alcuna base per verificare le affermazioni mediante un'assunzione di prove. Lo ha deciso il Tribunale federale con sentenza del 17 dicembre 2025.
Una proprietaria per piani contesta la presenza di alberi
Dei comproprietari per piani chiedono all'assemblea condominiale, tra l'altro, la potatura e la rimozione di alcuni alberi nel giardino. Essi sostengono che un altro comproprietario, con questi alberi, abusi del suo diritto esclusivo sul giardino. Non ottenendo soddisfazione, si rivolgono al tribunale distrettuale competente. Quest'ultimo respinge la domanda. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza dinanzi al tribunale cantonale superiore, che ha respinto anche il ricorso in appello. Con un ricorso in materia civile, i due comproprietari per piani soccombenti si sono rivolti al Tribunale federale.
Descrizione concreta del danno causato dagli alberi obbligatoria
Se qualcuno lamenta un disturbo causato dagli alberi presenti sul terreno del vicino, deve descrivere in modo concreto in che misura il vicino viola il suo diritto di proprietà. Secondo il Tribunale federale, «non sono sufficienti accuse vaghe e generiche relative all'ombra, alla formazione di muschio, all'ostruzione della grondaia da foglie, alle radici, all'altezza degli alberi e alla vista panoramica». Lo stesso vale per l'accusa secondo cui un abete alto 20 metri proietterebbe ombra sull'unità immobiliare interessata già a mezzogiorno. Secondo il Tribunale federale, queste informazioni non sono sufficientemente concrete da poter essere verificate dall'autorità competente mediante un'assunzione di prove. Le argomentazioni dei ricorrenti comproprietari per piani non contengono infatti alcuna informazione sugli orari, i mesi e l'entità esatta del disturbo. Il Tribunale federale ricorda «che non è compito del procedimento probatorio fornire alle parti le basi per le affermazioni necessarie».
L'abete rosso può rimanere nel «giardino ornamentale»
Il regolamento di proprietà per piani stabilisce che il giardino oggetto del diritto esclusivo è un «giardino ornamentale». Mentre i ricorrenti sostengono che per questo motivo non è consentito piantare un abete rosso nel giardino, il Tribunale federale sostiene le argomentazioni delle istanze precedenti. Queste ultime «hanno correttamente considerato, ricorrendo all'uso linguistico comune, che un giardino ornamentale si caratterizza per l'assenza di piante utili e che l'abete rosso non è una pianta utile».
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Non concede alcuna ripetibile alle parti, ma impone ai ricorrenti le spese processuali pari a CHF 5 000.