Consumo & Internet

La pubblicità può essere ingannevole?

La pubblicità può trasmettere emozioni, ma non deve essere falsa e quindi influenzare ingiustamente la concorrenza. Il pubblicitario deve essere in grado di provare le affermazioni che fa.

La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) vieta la pubblicità ingannevole e vieta, ad esempio, di fare dichiarazioni oggettivamente false su un prodotto. Essa sancisce un'inversione dell'onere della prova, secondo la quale l'inserzionista deve provare le affermazioni contenute nella pubblicità in ogni singolo caso.

La pubblicità ingannevole è inammissibile

La pubblicità ingannevole è sleale e quindi illegale. Ad esempio, chi fa dichiarazioni false sui propri prodotti agisce in modo sleale. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, «solo ciò che è verificabile in termini di veridicità può essere scorretto».

Le dichiarazioni gonfiate non sono problematiche, purché siano ovviamente soggettive e il consumatore non le prenda sul serio. Il fattore decisivo non è se ogni singolo destinatario medio cade nell'inganno. Piuttosto, secondo il Tribunale federale, è sufficiente «se, sulla base dell'esperienza generale della vita, si può presumere che un numero non trascurabile di destinatari degli atti possa essere ingannato». Tuttavia, come scrive il Tribunale commerciale di Zurigo, la pubblicità dei detersivi, ad esempio, esagera regolarmente a tal punto da non essere problematica ai sensi del diritto della concorrenza: «Ogni consumatore medio di normale comprensione sa che la realtà appare diversa e che tale pubblicità è completamente esagerata».

L'inserzionista deve essere in grado di dimostrare l'accuratezza

Il tribunale può, se lo ritiene opportuno nel singolo caso, richiedere all'inserzionista di provare la correttezza delle affermazioni contenute nella pubblicità. Egli è quindi responsabile dell'accuratezza della sua pubblicità. Nei suoi principi, la Commissione afferma inoltre che gli inserzionisti «possono dimostrare l'accuratezza delle loro dichiarazioni pubblicitarie».