Famiglia
Posso inviare una segnalazione di pericolo all’APMA in forma anonima?
Le segnalazioni anonime di situazione pericolose sono possibili. Chi invece rivela la propria identità all’APMA non è tutelato in eventuale procedimento giudiziario.
Chiunque ritenga che «l'integrità fisica, psicologica o sessuale di un bambino sembra essere a rischio» può segnalarlo all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Il Codice civile svizzero (CC) non prevede requisiti formali per questi avvisi, motivo per cui l’APMA deve indagare anche su segnalazioni anonime. Tuttavia, se l’APMA conosce il nome della persona che ha fatto la segnalazione, non può garantirne l'anonimato. Infatti, a meno che non vi siano circostanze eccezionali, un tribunale dovrà concedere l'accesso agli atti. (Vedi anche: «La dottoressa deve informarmi della sua conversazione avuta con mio figlio?»)
Sono possibili segnalazioni anonime all’APMA
Il Codice civile svizzero non stabilisce se e come la persona che effettua la segnalazione debba identificarsi. Chiunque non desideri rivelare la propria identità all’ARP può comunque effettuare una segnalazione. La segnalazione può essere fatta verbalmente o per iscritto. I moduli di segnalazione sono solitamente disponibili anche sui siti web dell’APMA.
Poiché molto spesso non è immediatamente riconoscibile se una persona è effettivamente a rischio, l’APMA offre talvolta discussioni anonime dei casi.
Attenzione: Se c'è un rischio acuto e l’APMA responsabile non può essere contattata, la persona che segnala la situazione di rischio deve contattare la polizia.
Il Tribunale rivela l'identità del segnalante nel procedimento
Se l’APMA conosce il nome della persona che effettua la segnalazione, non può garantirne l’anonimato. Questo vale anche se l’ARP assicura l'anonimato al segnalante. Per quanto è dato sapere, non esiste ancora una giurisprudenza federale in merito, ma l'Alta Corte bernese ha rivelato l'identità della persona segnalante alla famiglia segnalata in un caso del genere. Una donna ha fatto una segnalazione all’ARP perché riteneva che una madre non si prendesse sufficientemente cura dei suoi due figli. L’APMA ha ritenuto che non vi fosse alcun rischio per il benessere dei bambini. La madre dei bambini ha poi richiesto con successo l'accesso agli atti, venendo così a conoscenza del nome della persona che aveva fatto la segnalazione.
La segnalazione di situazione pericolosa non deve essere lesiva dell'onore
Il caso di due padrini che hanno presentato una segnalazione di pericolo all’APMA perché la madre non si prendeva sufficientemente cura del proprio figlio affetto da trisomia 21 è arrivato fino al Tribunale federale. La madre ha quindi presentato una denuncia penale per diffamazione e calunnia. Il Tribunale federale riconosce «che anche una segnalazione di pericolo formulata in modo oggettivo e che non superi la «normale espressione di preoccupazione» può ledere l'onore della ricorrente». Nel caso specifico, la segnalazione di pericolo contiene osservazioni sul comportamento della madre che la fanno apparire come una cattiva madre. Il Tribunale federale rinvia la causa all'istanza precedente, che deve verificare, da un lato, se le affermazioni corrispondono al vero e, in caso contrario, se i padrini le hanno fatte in buona fede. In tal caso, la segnalazione di pericolo non sarebbe punibile.
Aggiornato l'11 dicembre 2025