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Quali sono i miei diritti se il mio volo è in ritardo?

Chi ha prenotato un volo e subisce un ritardo può avere diritto a servizi di assistenza. Il diritto dipende in particolare dalla durata del ritardo e dalla durata del volo previsto, nonché dall'eventuale applicazione del Regolamento UE sui diritti dei passeggeri. Secondo la giurisprudenza svizzera attualmente non esiste un diritto al risarcimento per i ritardi dei voli.

Non tutti i ritardi danno diritto alle prestazioni della compagnia aerea. Il diritto dipende dalla durata del ritardo e dalla lunghezza del percorso del volo e nasce alle seguenti condizioni:

  • Per i voli a corto raggio fino a 1 500 km, a partire da un ritardo alla partenza di due ore;
  • Per i voli di medio raggio tra i 1 500 e i 3 500 km di distanza, a partire da un ritardo alla partenza di tre ore;
  • Per i voli a lungo raggio di 3 500 km o più, a partire da un ritardo alla partenza di quattro ore.

Questi diritti si basano sul Regolamento UE sui diritti dei passeggeri. Si applicano quando il luogo di partenza e/o la compagnia aerea hanno un collegamento diretto con Stati dell'UE, Svizzera, Norvegia o Islanda. Mentre la Corte di giustizia europea (CGE) riconosce anche il diritto al risarcimento in caso di ritardi prolungati, i Tribunali svizzeri attualmente concedono solo prestazioni di assistenza.

Le compagnie aeree devono prendersi cura dei passeggeri in caso di ritardo

Se il volo subisce un ritardo tale da poter rivendicare i diritti previsti dal Regolamento UE sui diritti dei passeggeri, il passeggero ha diritto a servizi di assistenza. La compagnia aerea deve fornire al passeggero pasti e bevande. Il passeggero può inoltre effettuare due telefonate a spese della compagnia aerea.

Se la partenza è ritardata di almeno cinque ore rispetto all'orario di partenza previsto, il passeggero può rinunciare al volo e, se necessario, tornare al primo punto di partenza a spese della compagnia aerea. Se il passeggero non rinuncia al volo e, a causa del ritardo, si rende necessario un soggiorno di una o più notti, la compagnia aerea deve farsi carico dei costi del pernottamento o dei pernottamenti, compreso il trasferimento.

Attenzione: per non perdere i propri diritti, i passeggeri devono presentare la richiesta immediatamente al desk in loco o per telefono. Se si arriva in ritardo al check-in, si rischia anche di perdere i propri diritti.

Il risarcimento per il ritardo del volo non è obbligatorio

Se un volo subisce un ritardo di oltre tre ore, la Corte di giustizia europea (CGE) lo considera altrettanto grave quanto il fatto che la compagnia aerea non effettui nemmeno il volo. La Corte di giustizia europea concede quindi risarcimenti analoghi a quelli che un passeggero riceverebbe in caso di cancellazione del volo.

Attenzione: i Tribunali svizzeri non hanno ancora adottato questa giurisprudenza e non concedono alcun risarcimento in caso di ritardo. Tuttavia i passeggeri interessati possono rivolgersi al Tribunale civile del paese dell'UE se hanno volato dalla Svizzera verso un Paese dell'UE o da un Paese dell'UE verso la Svizzera.

I diritti dei passeggeri dell'UE non si applicano ovunque

I diritti dei passeggeri dell'UE si applicano a tutte le partenze dagli Stati dell'UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dall'Islanda, indipendentemente dalla sede della compagnia aerea. Per le compagnie aeree provenienti da Stati dell'UE, Svizzera, Norvegia e Islanda, i diritti dei passeggeri si applicano anche quando decollano al di fuori di questi Stati, a condizione che atterrino in questi Stati.

Attenzione: il Regno Unito (UK) ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020. Dopo la Brexit il regolamento UE sui diritti dei passeggeri si applica alle compagnie aeree britanniche solo se decollano da uno Stato dell'UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia o dall'Islanda. In caso contrario si applica la legge nazionale britannica sui passeggeri aerei e il passeggero deve far valere i propri diritti presso l'autorità britannica competente.