Concubinato
Via legale
Poiché il concubinato, a differenza del matrimonio, non è un istituto chiaramente disciplinato dalla legge, non esiste una procedura uniforme applicabile a tutte le controversie derivanti dal concubinato.
Controversia patrimoniale
Una controversia patrimoniale può consistere, ad esempio, in una controversia relativa a un credito. Ad esempio, un ex concubino ha adito il Tribunale federale perché voleva riavere una somma di 400’000 franchi che aveva donato al partner. Un'altra possibile controversia patrimoniale è, ad esempio, un conflitto su chi sia il proprietario di un determinato oggetto dopo lo scioglimento del concubinato.
Entrambi i concubini possono portare la loro controversia davanti al tribunale civile. Devono prima presentare una richiesta di conciliazione all'autorità di conciliazione competente. In assenza di un accordo preventivo, l'autorità di conciliazione può, a seconda del valore della controversia, decidere, su richiesta della parte ricorrente, di presentare una proposta di decisione e/o di concedere l'autorizzazione a procedere. Con l'autorizzazione ad agire, la causa può essere presentata. Il tribunale civile decide. La parte soccombente può poi eventualmente presentare un ricorso (appello o reclamo) contro la decisione del tribunale civile se non è d’accordo con la stessa.
Cifre, termini e requisiti formali
- L’istanza di conciliazione deve essere presentata oralmente o per iscritto.
- In linea di principio, l'udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza. In assenza di accordo, l'autorità di conciliazione può:
- decidere su richiesta della parte attrice per controversie fino a un valore di 2 000 CHF;
- fino a un valore litigioso di 10 000 CHF, formulare una proposta di decisione. Se nessuna delle parti la respinge entro 20 giorni dalla notifica scritta, essa diventa definitiva;
- concedere l'autorizzazione ad agire , che dà diritto a presentare ricorso entro tre mesi.
- Con l'autorizzazione ad agire, la causa può essere presentata in forma cartacea o elettronica e firmata al tribunale civile competente. Fino a un valore litigioso di 30 000 CHF si applica la procedura semplificata.
- Se una parte non è d'accordo con la decisione del tribunale civile, può presentare appello o reclamo entro 30 giorni dalla notifica della decisione motivata.
Controversie in materia di diritto di famiglia
Il diritto processuale civile distingue, nei procedimenti riguardanti le questioni relative ai figli, tra genitori (ex) coniugati e genitori non coniugati. A differenza delle coppie (ex) sposate, nel caso di una coppia di (ex)concubini, la l’autorità regionale di protezione (in seguito: ARP), è competente per la regolamentazione delle questioni relative ai figli. Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di autorità parentale congiunta, l'altro genitore può rivolgersi all’ARP. Quest'ultima dispone l’autorità parentale congiunta, purché ciò serva a tutelare il benessere del minore. Allo stesso tempo l’autorità regola gli altri punti controversi. La separazione dei concubini costituisce un cambiamento delle circostanze. Su richiesta di uno dei genitori, del figlio o d'ufficio, l’ARP ridefinisce l'attribuzione dell'autorità parentale.
Se i genitori non sono d'accordo su delle questioni relative ai figli, anche i genitori non sposati possono ricorrere al tribunale. Si applica anche in questo caso la procedura semplificata, senza intraprendere prima una conciliazione. La procedura semplificata è pensata per i non addetti ai lavori e richiede meno requisiti formali. Le parti non devono presentare atti legali e il tribunale ha un obbligo di accertamento d’ufficio dei fatti, vale dunque il principio inquisitorio. Il tribunale deve ascoltare sia i genitori che i figli.
Cifre, termini e requisiti formali
- La parte che intende intentare causa presenta un’azione semplificata in forma cartacea o elettronica. Può anche presentarla oralmente in tribunale affinché venga messa a verbale. La richiesta può restare immotivata;
- se il caso concreto lo richiede, il tribunale può ordinare uno scambio di scritti, senza tuttavia poter esigere una motivazione sotto pena di conseguenze per inadempienza. Il giudice può anche, in qualsiasi momento svolgere udienze istruttorie e cercare in particolare di trovare un accordo transattivo tra le parti;
- Il tribunale convoca le parti all'udienza e prende le disposizioni necessarie affinché la controversia possa essere risolta, se possibile, alla prima udienza.
- Se una parte non è d'accordo con la decisione del tribunale civile, può presentare appello o reclamo entro 30 giorni dalla notifica della decisione motivata.