Famiglia

7 Risposte in merito all’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento

Il Consiglio federale ha uniformato l’aiuto all‘incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia e ha promulgato l'ordinanza sull'aiuto all'incasso con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. L'obiettivo dell‘ordinanza è quello di garantire che le persone che hanno diritto al mantenimento non siano trattate in modo diverso nella riscossione delle pretese alimentari a seconda del Cantone. Inoltre i debitori del mantenimento inadempienti non possono più attingere all‘avere di cassa pensione.

Perché il Consiglio federale ora disciplina l‘aiuto all‘incasso?

Se dopo una separazione ci sono crediti alimentari stabiliti di comune accordo o da un Tribunale e l'avente diritto non riceve il denaro o non lo riceve in tempo, ha diritto all'aiuto all'incasso da parte dell'autorità competente del rispettivo Cantone. Dato che l'aiuto all'incasso era precedentemente organizzata su base cantonale, questo portava ad un trattamento diseguale a seconda del luogo in cui viveva la persona che aveva diritto agli alimenti.

Con la nuova ordinanza la Confederazione uniforma l'aiuto all'incasso. I Cantoni sono ancora competenti in merito all'organizzazione dell'aiuto all'incasso, ma devono farlo secondo le specifiche della nuova ordinanza sull'aiuto all'incasso.

Come mi sostiene l'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso?

Su richiesta, l'ufficio specializzato cantonale aiuta la persona che ha diritto al mantenimento. Fornisce aiuto all'incasso per le pretese di mantenimento. Fornisce anche aiuto all'incasso degli assegni familiari, se questi sono collegati alla pretesa di mantenimento.

La persona che ha diritto agli alimenti deve presentare una richiesta di aiuto all'incasso all'ufficio specializzato cantonale. L'ufficio cantonale le fornirà un modulo ufficiale per questo scopo e, se necessario, l'aiuterà a compilarlo.

L'ufficio specializzato cantonale assiste l'avente diritto con ulteriori servizi come un colloquio di consulenza personale, il calcolo dei contributi alimentari impagati, la ricerca dell'obbligato o l'adozione delle misure adeguate per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso, come ad esempio l'esecuzione forzata.

Devo pagare per l'aiuto all'incasso?

Di regola no.

Nel caso di contributi di mantenimento per i figli, l'ufficio specializzato cantonale fornisce il suo supporto gratuitamente. Nel caso di contributi di mantenimento per altri aventi diritto, l'ufficio specializzato cantonale può esigere un contributo alle spese, a condizione che l'avente diritto disponga dei mezzi necessari.

L'aiuto all'incasso si applica anche se la persona tenuta a pagare gli alimenti vive all'estero?

Sì. Nei casi transfrontalieri, l'ufficio specializzato cantonale fornisce supporto nella misura in cui gli accordi internazionali sono applicabili e l'assistenza amministrativa è possibile.

Posso ritirare l'avere del 2° pilastro se non provvedo al pagamento dei contributi di mantenimento?

No, questo non è più possibile. Se una persona non adempie ai propri doveri di mantenimento, non può, in linea di principio, ritirare alcun avere pensionistico dal suo 2° pilastro. C'è un'eccezione per gli importi fino a CHF 1.000.

Come posso bloccare il pagamento del 2° pilastro?

Se l'obbligato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di contributi di mantenimento, l'ufficio specializzato cantonale può notificare all'istituto di previdenza tramite il modulo ufficiale il blocco dei pagamenti. Invia il modulo per posta raccomandata o in un altro modo contro ricevuta.

Se l'obbligato desidera ritirare un avere di cassa pensione, l'istituto di previdenza informa immediatamente l'ufficio specializzato cantonale. Se l'ufficio cantonale non interviene entro 30 giorni, l'istituto di previdenza può versare l'importo.

Come posso revocare il blocco dei pagamenti?

Solo l'ufficio specializzato cantonale per l'aiuto all'incasso può revocare il blocco dei pagamenti. Lo fa se la persona obbligata ha pagato tutti gli arretrati e se ha versato regolarmente e integralmente per un anno tutti gli alimenti dovuti, o se l'ufficio cantonale specializzato verosimilmente sospenderà definitivamente l'aiuto all'incasso.

L'ufficio specializzato cantonale deve notificare la revoca all'istituto di previdenza con il modulo ufficiale tramite lettera raccomandata o in altro modo contro ricevuta.