Salute

Frontalieri: l'esenzione dall'obbligo d‘assicurazione è definitiva?

No, come ha confermato il Tribunale federale nella sua sentenza del 1° ottobre 2021.

In linea di principio i lavoratori dipendenti sono soggetti all'assicurazione malattia obbligatoria dello Stato in cui lavorano. Tuttavia i frontalieri provenienti da Germania, Francia, Italia e Austria che lavorano in Svizzera possono essere esentati dall'assicurazione malattia obbligatoria, a condizione che abbiano un'altra copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia. Se sono stati esentati, questa decisione è in linea di principio definitiva. Tuttavia, se la copertura assicurativa cambia senza colpa dell'assicurato, il frontaliere può chiedere di essere reintegrato nell'assicurazione malattia svizzera.

Protezione dei frontalieri contro la sottoassicurazione

Nel caso in questione, il frontaliere aveva una copertura assicurativa secondo la Legge svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA). Si è fatto esonerare dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera ai sensi della Legge sull'assicurazione malattia dall'ufficio di sicurezza sociale competente. L'assicuratore sanitario ha poi interrotto il prodotto assicurativo scelto dal frontaliere, per cui quest‘ultimo non aveva più una copertura sufficiente.

Il frontaliere doveva nuovamente informarsi su come poteva assicurarsi con una copertura sufficiente. Contrariamente all'opinione del tribunale di prima istanza, gli è stato quindi permesso di iscriversi nuovamente all'assicurazione obbligatoria svizzera per evitare di non essere assicurato o di essere sottoassicurato. Tuttavia, come sottolinea il Tribunale federale, questo non vale se un frontaliere cambia volontariamente l'assicurazione.

Il Tribunale federale ha accolto il reclamo del frontaliere. L'ufficio delle assicurazioni sociali di Sciaffusa deve pagargli un'indennità di 2 800.-- franchi.