In viaggio

La legge sulla circolazione stradale si applica anche alle gare ciclistiche?

No, come ha stabilito il Tribunale Federale in data 28 gennaio 2019. Un partecipante ad una gara ciclistica è deceduto dopo una collisione con un altro ciclista a seguito dell'incidente. Il principio della prudenza sancito dalla legge sulla circolazione stradale non si applica alle gare ciclistiche. L’istanza inferiore ha scagionato il ciclista dall'accusa di omicidio colposo. Il Tribunale Federale ha confermato l'assoluzione.

La polizia cantonale competente aveva autorizzato la gara ciclistica quale evento sportivo ed escluso l'applicabilità della legge sulla circolazione stradale per le strade appositamente chiuse e messe in sicurezza. L'incidente si è verificato su una strada per l’occasione chiusa e messa in sicurezza. Quando un tribunale deve giudicare il comportamento di un partecipante alla corsa rilevante per la sicurezza, può comunque consultare analogamente il codice della strada. Tuttavia, il Tribunale Federale rifiuta l'applicazione per analogia del principio di prudenza durante una manovra di sorpasso con la seguente motivazione: «Non sarebbe possibile rendere giustizia alla concezione di una gara ciclistica, se si pretendesse da un partecipante alla gara di applicare durante un sorpasso la stessa particolare prudenza di un regolare utente della strada».

Tuttavia, gli obblighi di diligenza si applicano anche durante una gara ciclistica. Quindi anche un ciclista non deve eseguire manovre brusche, comportarsi in modo aggressivo o mettere in pericolo gli altri. Nel caso specifico, non vi erano indizi di un tale comportamento da parte del ciclista accusato. Il Tribunale Federale ha quindi confermato l'assoluzione di primo grado.