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Fallimento dell'agenzia di viaggi online: devo pagare due volte l'hotel?

Se un'agenzia di viaggi fallisce, il cliente potrebbe dover pagare due volte, a meno che non intervenga il fondo di garanzia o un'assicurazione di viaggio.

La legge sui viaggi tutto compreso obbliga le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici garantire il rimborso degli importi pagati. Se il cliente ha saldato il conto con carta di credito, il rimborso è possibile anche tramite l'emittente della carta di credito. Infine, anche un'eventuale assicurazione di viaggio può coprire parte del danno. La possibilità di ottenere un rimborso in caso di procedura fallimentare è invece molto ridotta.

Verificare l'adesione dell'agenzia di viaggi a un fondo di garanzia

Prima di prenotare un pacchetto turistico, il cliente dovrebbe chiedere all'agenzia di viaggi come garantisce la sicurezza dei fondi dei clienti. Se l'agenzia di viaggi è affiliata alla Federazione svizzera delle agenzie di viaggi, dispone in ogni caso di tale garanzia. Ma anche se il cliente ha già prenotato, può porre questo quesito: se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire la prova, può recedere dal contratto. Deve comunicare il recesso per iscritto prima della data di partenza.

Se il cliente ha prenotato tramite un'agenzia di viaggi affiliata ad un fondo di garanzia, in caso di fallimento riceverà indietro l'acconto e il saldo già versati; inoltre, la garanzia copre l'eventuale trasporto di ritorno in Svizzera.

In caso di fallimento, verificare le condizioni generali di contratto dell'emittente della carta di credito

Se il cliente ha pagato con carta di credito, la società emittente della carta di credito gli rimborserà l'intero importo o una parte di esso. Il cliente può verificare a quali condizioni e entro quale termine ciò sia possibile consultando le condizioni generali di contratto (CG) della società.

Poche possibilità nella procedura di fallimento

Se il cliente ha pagato in contanti o tramite bonifico bancario e il danno non è coperto da alcuna assicurazione, gli resta solo la possibilità di far valere il proprio credito nella procedura di fallimento. Tuttavia, secondo il diritto fallimentare, il credito rientra nella terza classe. Si trova quindi all'ultimo posto nella gerarchia, il che significa che molto probabilmente il cliente dovrà accollarsi le spese.

Aggiornato l'11 settembre 2025