Consumo & Internet

Per quali difetti è responsabile la venditrice di una moto d’occasione?

Il venditore è generalmente responsabile delle caratteristiche garantite dell'assenza di difetti. L’esclusione di garanzia resta possibile.

Se il venditore e l'acquirente non hanno concordato nulla, si applica la garanzia legale. Una clausola contrattuale può estendere la garanzia o escluderla del tutto. Tuttavia, se la venditrice agisce in modo fraudolento è responsabile del difetto, anche se ha escluso qualsiasi garanzia.

Garanzia legale

In assenza di una disposizione contrattuale il venditore è in primo luogo responsabile nei confronti dell'acquirente per le qualità promesse. Se, ad esempio, vende la moto con la garanzia che si tratta di un veicolo non incidentato, dev’esserne responsabile.

Attenzione: a differenza di un'auto, una moto è considerata «non incidentata» anche quando le varie parti danneggiate in un incidente sono state completamente sostituite e la moto è quindi nuovamente in stato a nuovo. Al contrario, una moto è considerata un veicolo incidentato se, ad esempio, il telaio è danneggiato, anche se a prima vista può sembrare non importante.

Il venditore inoltre è tenuta a garantire che la moto sia priva di difetti che «materialmente o giuridicamente tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata». Il venditore non è invece responsabile per un difetto di cui l'acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’«ordinaria diligenza».

Garanzia contrattuale

Il venditore e l'acquirente possono escludere completamente la garanzia legale, il che corrisponde ad un acquisto come visto, oppure escludere la garanzia legale ma concordare garanzie contrattuali.

Se si concorda una garanzia, il venditore è responsabile solo dei difetti coperti dalla garanzia. Non è responsabile degli altri, anche se nascosti.

È anche possibile concordare che l'acquirente accetti una semplice riparazione nel caso di un difetto coperto dalla garanzia.

Il dolo e l’inganno intenzionale non sono protetti

Indipendentemente da quello che il venditore e l'acquirente hanno convenuto in termini di garanzia, il dolo e l’inganno intenzionale non sono tutelati. Per quanto riguarda la garanzia legale, l'acquirente deve notificare tempestivamente il difetto, secondo la legge «nell’ordinario andamento degli affari». Deve quindi esaminare attentamente la moto prima dell'acquisto o al più tardi dopo il ricevimento e segnalare il difetto non appena lo scopre, altrimenti il difetto si considera accettato. Ma se al venditore ha deliberatamente ingannato l'acquirente questi termini di notifica non si applicano.

Lo stesso vale se il venditore e l'acquirente hanno escluso la garanzia legale; se il venditore dissimula dolosamente un difetto, è responsabile in ogni caso.

Aggiornato il 13 novembre 2025