Lavorare

Posso prendere libero in occasione di una festività religiosa?

Anche se una festività religiosa non è riconosciuta come festività ufficiale, un dipendente può prendere libero quel giorno. Tuttavia, per questo giorno non ha diritto alla retribuzione.

In Svizzera esiste un solo giorno festivo federale, il 1° agosto, che è equiparato alla domenica dal punto di vista del diritto del lavoro. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e prevedere ulteriori giorni non lavorativi. Se il giorno festivo in questione non è considerato un giorno non lavorativo nel Cantone in questione, la datrice di lavoro ha comunque il diritto di interrompere il lavoro o di partecipare alla celebrazione religiosa durante l'orario di lavoro. Tuttavia, la datrice di lavoro non è tenuta a pagare il salario al dipendente per questo periodo, a meno che non abbia concordato contrattualmente di farlo.

Attenzione: queste norme si applicano solo se la legge sul lavoro è applicabile all'azienda. Nel caso di rapporti di lavoro di diritto pubblico o nel settore agricolo, ad esempio, si applicano le condizioni normative o contrattuali corrispondenti.

Il dipendente può prendere le ferie in occasione di una festività religiosa

Anche se il Cantone in questione non riconosce la festività religiosa, il dipendente ha il diritto di interrompere il lavoro. Deve comunicare l'assenza con almeno 3 giorni di anticipo.

La datrice di lavoro deve anche concedere al dipendente il tempo libero necessario per partecipare alle cerimonie religiose, ove possibile. Se il dipendente può partecipare alla celebrazione durante una pausa dal lavoro, non ha diritto a ferie aggiuntive. (Vedi anche: «Il capo deve concedermi tempo libero per gli esami universitari?»)

Nessun diritto al salario per le festività non riconosciute

Anche se il dipendente non è obbligato a recarsi al lavoro in occasione di una festività religiosa importante per lui, non ha diritto alla retribuzione per questo periodo e deve recuperare di conseguenza il tempo perso. La datrice di lavoro può ordinare una compensazione per il tempo di lavoro perso. In particolare, può «ordinare la compensazione entro un termine conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa». In questo modo, può prevedere una compensazione in un giorno libero o in una mezza giornata o ordinare fino a due ore di straordinario al giorno.

Aggiornato l'11 aprile 2024