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Chi è responsabile se causo un danno all'auto dell'associazione?

Se un conducente causa negligentemente un danno all'auto, deve assumersi solo una parte del costo delle riparazioni. In caso di dolo, è dovuto l'intero importo.

Se il conducente è dipendente dell'associazione, è responsabile dei danni causati al proprio datore di lavoro. In caso di negligenza, la responsabilità dipende dalla situazione concreta. Un'eventuale assicurazione casco totale copre il danno. In caso di dolo, il conducente è comunque responsabile ai sensi del diritto del lavoro e anche l'assicurazione non pagherà.

Se il conducente lavora per l'associazione su base volontaria, la responsabilità è regolata dallo statuto. In caso di dolo, anche in questo caso il conducente dovrà pagare di tasca propria. Infine, il proprietario è responsabile nella misura in cui né il conducente né l'assicurazione si fanno carico del danno.

Dal 1° ottobre 2023 anche una persona giuridica può essere ritenuta responsabile in qualità di proprietario. (Vedi anche: «7 risposte alla revisione della legge sulla circolazione stradale»)

Il dipendente non è responsabile di ogni danno

Se il conducente è dipendente dell'associazione, è responsabile dal punto di vista del diritto del lavoro per i danni causati al suo datore di lavoro. Tuttavia, se provoca un incidente per negligenza, a seconda della situazione concreta, non dovrà risarcire il danno o dovrà risarcirne solo una parte. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel calcolo del risarcimento incidono, ad esempio, il salario e la colpa del dipendente e quella del datore di lavoro: se il conducente ha uno stipendio basso e il datore di lavoro sapeva che era un conducente inesperto, la sua quota di responsabilità sarà inferiore rispetto a quella che avrebbe se avesse uno stipendio elevato e avesse causato un danno al veicolo nonostante le sue comprovate capacità di guida. (Vedi però: «Chi paga se guido troppo veloce con la mia auto aziendale?»)

Tuttavia, chi, in qualità di dipendente dell'associazione, causa intenzionalmente un danno al veicolo dell'associazione, è pienamente responsabile di tale danno ai sensi del diritto del lavoro. Anche un'eventuale assicurazione casco totale del datore di lavoro non copre i costi in caso di dolo.

Se l'associazione ha stipulato un'assicurazione casco totale per il veicolo, questa coprirà il danno in tutto o in parte a seconda della colpa del conducente: mentre coprirà il danno in caso di negligenza, potrà ridurre la prestazione a seconda della copertura in caso di grave negligenza e annullarla completamente in caso di dolo.

Lo statuto dell'associazione può disciplinare la responsabilità

Se il conducente ha causato un danno al veicolo dell'associazione nell'ambito della sua attività di volontariato, lo statuto può stabilire chi deve farsi carico di quale parte. Lo statuto può prevedere, ad esempio, che l'associazione stipuli un'assicurazione casco totale e si faccia carico di un'eventuale franchigia o di un'eventuale perdita di bonus in tutti i casi o in determinati casi.

In assenza di una regolamentazione, sarà determinante se il conducente ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza. In caso di dolo, il conducente dovrà pagare, mentre in caso di colpa grave o negligenza, un'eventuale assicurazione casco totale coprirà il danno in tutto o in parte.

A partire dal 1° ottobre 2023 anche una persona giuridica potrà essere ritenuta responsabile in qualità di detentrice. (Vedi anche: «7 risposte sulla revisione della legge sulla circolazione stradale»)

Non dimenticare la franchigia e la perdita del bonus

Nonostante l'assicurazione casco totale, dopo un incidente possono comunque sorgere dei costi: se il proprietario del veicolo non ha stipulato una copertura supplementare adeguata, l'assicurazione detrarrà una franchigia e cancellerà lo sconto per assenza di sinistri dalla prossima fattura del premio. A seconda della situazione concreta, il proprietario può trasferire questi costi in tutto o in parte al dipendente o al membro dell'associazione. Se il conducente dispone di un'assicurazione per danni a veicoli di terzi o di un'assicurazione per conducenti terzi, può segnalare tali importi alla propria assicurazione.

Aggiornato il 16 ottobre 2025